di Valeria Zeppilli - Per poter calcolare il reddito necessario ad ottenere la pensione di inabilità civile bisogna prendere come riferimento la base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, il 25 ottobre scorso, con la sentenza numero 21592/2016 qui sotto allegata.
Tale posizione è stata sostenuta riferendosi la fatto che è il legislatore che, nell'ambito del sistema previdenziale e assistenziale, individua quale è il reddito che rileva ai fini del diritto ad ottenere una determinata prestazione e, se intende includere anche il reddito esente da imposta, lo fa espressamente (come ad esempio avviene per l'assegno sociale).
Oltretutto per la Corte non bisogna dimenticare che il sistema assistenziale persegue la funzione di sostegno alle situazioni di difficoltà: tale circostanza, infatti, impone che il reddito cui fare riferimento sia quello di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità.
Nel caso di specie i giudici hanno quindi accolto il ricorso presentato da un uomo al quale era stato negato il diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento per superamento dei limiti reddituali: la Corte d'appello non aveva infatti scorporato dalla base imponibile ai fini Irpef gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 TUIR. È necessario tornare sulla questione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 21592/2016