Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 44122 del 18.10.2016

Avv. Francesco Pandolfi - Nel mondo delle armi il tema della custodia diligente è molto sentito (per approfondimenti leggi: "Come si custodiscono le armi in casa").


Diverse sono le situazioni che possono capitare, ma quali sono i criteri di massima ai quali una persona si deve attenere per poter dire che ha ben custodito un'arma, nello specifico una carabina, in un garage di pertinenza della propria abitazione (magari per evitare che gli venga asportata da ignoti)?


Domanda ricorrente, alla quale ha risposto ultimamente la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 44122/2016.


Un verdetto favorevole all'interessato, che è giunto ovviamente dopo la routine giudiziaria attraverso il Tribunale e la Corte d'Appello.


In primo grado la persona interessata è stata infatti condannata perché ritenuta colpevole del reato di omessa diligente custodia di una carabina, detenuta in un garage adiacente l'abitazione principale ed asportata da ignoti.


In sede di appello la Corte si è limitata invece a dichiarare la sentenza inappellabile, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.


Ecco quindi l'argomento difensivo portato avanti dal ricorrente.


Vediamolo:


1) la carabina in questione non può essere considerata arma, cui consegue che il fatto non è integrato il reato contestato.


Il ragionamento prende spunto da queste considerazioni:


2) si tratta di una vecchia ed arrugginita carabina;


3) è una carabina inefficiente con pezzi mancanti;


4) i Carabinieri, quando l'imputato ha chiesto che cosa fare della carabina, hanno consigliato di romperla viste le cattive condizioni dell'oggetto;


5) il fatto che all'anno 1999 non era considerata un'arma;


6) il fatto che la Legge n. 526/99 art. 11 qualifica come armi solo quelle che erogano una potenza non minore di 7,5 joule e la carabina in esame non supera questa potenza, considerando il calibro;


7) essa può quindi essere considerata solo come oggetto atto ad offendere, di libera detenzione e porto per lo svolgimento di attività sportive.


Passiamo al cuore della sentenza


La giurisprudenza ha chiarito che non c'è violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi (art. 20 L. n. 110/75) di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, in quanto non esiste per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi e misure di difesa antifurto.


Neppure importa l'eventuale non idoneità di queste modi di custodire per impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni, oppure di altri soggetti ritenuti imperiti.


Questa specifica "inidoneità", dice la Cassazione, può infatti essere importante ed avere un suo peso specifico solo con riferimento alla diversa ipotesi appunto prevista nell'art. 20 della citata legge n. 110/75, ossia: l'omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia delle armi per impedire che ne impossessino i minorenni, gli incapaci, i tossicodipendenti e le persone imperite nel maneggio di esse.


Nel caso trattato, il comportamento contestato è consistito nella detenzione di una carabina nell'armadio di un garage di pertinenza.


Una condotta che, visto il principio spiegato, non integra l'ipotesi criminosa addebitata, a parte qualsiasi altra valutazione (pertanto superata) circa la qualificazione dell'oggetto come arma per le sue condizioni oggettive.


In conclusione


La sentenza impugnata è annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste.



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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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