Avv. Emanuela Foligno - La C.T.P. di Milano, nella sentenza n. 6074/46/16 dell'8 luglio 2016, ha analizzato una impugnativa in danno di Equitalia Nord concernente quattro preavvisi di fermo amministrativo su veicolo.
La particolarità della vicenda risiede nel fatto che l'impugnativa è stata proposta contro il Preavviso di Fermo Amministrativo che, come noto, è atto prodromico al Fermo Amministrativo vero e proprio, e che il mero Preavviso non è contemplato nel codice tributario quale atto impugnabile.
La notifica dei quattro preavvisi di fermo amministrativo è stata effettuata in danno di un libero professionista che svolge la professione di Avvocato e Procuratore della Repubblica.
Quello che il ricorrente ha contestato a Equitalia non è il merito dell'entrata tributaria in sé, bensì l'illegittimità del preavviso di fermo per la violazione dell'art. 86 del DPR 602/73, novellato dalla Legge 98/2013, il quale dispone che è illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo se lo stesso è strumentale all'esercizio dell'attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo stesso.
La norma sopra citata pone tre condizioni: il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà del debitore; il debitore deve essere un esercente di una professione o di un'attività imprenditoriale; l'utilizzo del veicolo deve avere una certa rilevanza nell'attività lavorativa del debitore, fornendo i ricavi caratteristici dell'attività.
La prima e la seconda condizione devono essere provate documentalmente.
La terza condizione è più complicata, e qui emerge il vulnus dell'art. 86 comma 2, che è quello della adeguata dimostrazione della strumentalità del bene.
Quindi, quando il bene è strumentale?
Al riguardo le Circolari dell'Agenzia delle Entrate (n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007) e la Risoluzione n. 59/E/2007 indicano che il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa e/o del professionista dipendano direttamente dall'impiego del veicolo. Ed ancora il veicolo in questione deve essere iscritto nel libro cespiti e deve essere l'unico veicolo posseduto dal contribuente.
Ed ancora, bisogna distinguere tra veicoli strumentali per natura e veicoli strumentali per utilizzo o destinazione. Pacifico che per un libero professionista si discorra di una strumentalità per utilizzo o destinazione, che a sua volta è suddivisa in tre sottocategorie: veicoli utilizzati con finalità pubbliche (taxi), veicoli utilizzati per destinazione esclusiva (macchine marcate scuola guida o enti locali, ecc.) e tutti gli altri veicoli ad uso aziendale o professionale.
Il problema sorge proprio per la terza sottocategoria che non può essere preventivamente apprezzata e definita dall'Agente della Riscossione.
E' dunque necessario provare in maniera adeguata che il veicolo oggetto di fermo amministrativo non è sostituibile con altro mezzo e che il relativo utilizzo sia effettivamente inerente e funzionale all'esercizio dell'attività professionale e alla produzione dei relativi proventi.
Ed infatti nel ricorso introduttivo sono state dettagliatamente indicate le ragioni di impossibilità a svolgere la libera professione senza l'utilizzo del veicolo oggetto di preavviso di fermo.
All'udienza tenutasi per la discussione dell'istanza di sospensione (concessa poi dalla Commissione Tributaria) è stato evidenziato che nelle more Equitalia aveva trascritto il Fermo Amministrativo sul veicolo. (Nonostante il provvedimento della C.T.P. di accoglimento della sospensiva Equitalia si è rifiutata di cancellare il Fermo Amministrativo).
Alla discussione del merito della vicenda è stato evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il requisito della strumentalità sussiste solo nei casi in cui il conseguimento dei ricavi del professionista dipenda direttamente dall'utilizzo del veicolo e che la strumentalità non deve essere riferita ad alcune fasi dell'attività, ma a tutto l'insieme dell'attività svolta non essendo rilevante il mero disagio nel mancato utilizzo del veicolo.
Sulla seconda particolarità della vicenda, ovvero sulla impugnabilità del Preavviso di Fermo Amministrativo, il ricorrente ha evidenziato che c'è una carenza normativa colmata dalle Sezioni Unite (11087/2010 e 10672/2009) che hanno confermato l'impugnabilità anche del Preavviso di Fermo scaturente da debiti di natura tributaria e non tributaria.
Con pronunzia depositata l'8/7/2016 in commento (qui allegata) ha accolto l'impugnativa del ricorrente dichiarando illegittimi i Preavvisi di Fermo Amministrativo.
Da segnalare che prima di approdare in Commissione Tributaria il ricorrente aveva anche espletato le procedure di autotutela nei confronti di Equitalia senza ricevere risposta alcuna.
Inoltre Equitalia ha anche violato i limiti stabiliti dalla legge la quale stabilisce, a decorrere dal primo gennaio 2013, che se il preavviso di fermo amministrativo si riferisce ad un debito tributario che non supera i mille euro (come nel caso de quo) l'iscrizione del fermo non può essere attuata prima di 120 giorni previa comunicazione al contribuente.
Ciò nonostante la Commissione Tributaria ha ritenuto di compensare le spese e non ha riconosciuto la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. che era stata invocata nel ricorso introduttivo.
E i contribuenti continuano a ricevere avvisi illegittimi e a ricorrere ai tribunali di tasca propria.
Avv. Emanuela Foligno
Milano
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