di Lucia Izzo - Niente condanna, ma solo sanzione amministrativa per la guida in stato di ebbrezza: "colpa" della polizia locale che ha omesso di avvisare il conducente sorpreso ubriaco al volante della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia all'alcoltest. Non sono quindi utilizzabili, trattandosi di accertamento irripetibile, i risultati dell'etilometro.
Lo ha precisato la Corte d'Appello di Milano (pres. Giacardi, est. Caroselli) nella sentenza n. 3775/2016 pubblicata dalla quarta sezione penale, che ha condannato alla sola sanzione amministrativa l'automobilista condannato in primo grado a due mesi d'arresto e 1.600 euro di ammenda. I giudici, precisano che la nullità dell'accertamento a mezzo etilometro può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza in primo grado.
È stato lo stesso agente di polizia, escusso in udienza, a confermare il motivo che, di fronte all'ubriachezza evidente, ha fatto scattare la fattispecie non penalmente punita prevista dall'art. 186 del codice della strada, comma 2, lett. a), ossia la mera sanzione amministrativa: il trasgressore, infatti, non è stato avvisato della possibilità di farsi assistere da un avvocato al momento dell'effettuazione dell'alcoltest.
Secondo il vigile, tale avvertimento non era ancora specificamente necessario nel 2012. Tuttavia, rileva il collegio, è intervenuta la sentenza n. 5396/2015 delle Sezioni Unite Penali, con cui la Cassazione ha chiarito che in caso di omissione dell'avviso al conducente, si verifica una nullità di ordine generale a regime intermedio, che può essere dedotta (come si deduce dal combinato disposto ex artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p.) fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Inoltre, secondo il collegio appare altresì "equivoco" il modulo del verbale dell'alcoltest che presenta una dicitura "stampigliata" sotto l'esito della prova, riguardante l'aver avvisato la parte della facoltà di assistenza legale.
Tuttavia, nonostante la consulenza tecnica di parte contesti l'esito del test, i sintomi dell'ubriachezza sono evidenti: il tasso alcolemico nel sangue dell'imputato è di 0,96 g/l e le due prove effettuate hanno lo stesso esito anche se effettuate a distanza di otto minuti l'una dall'altra. Inoltre, il conducente ammette di aver bevuto tre drink prima di essere fermato dalla Polizia dopo aver superato l'incrocio con il rosso. Ciononostante "in dubio pro reo" e per la Corte territoriale, senza certezza sul superamento della soglia di 0,8 g/l, va adottata prudenzialmente la violazione più lieve.