Per il TAR Sicilia non importa che tale conoscenza sia stata acquisita in fase di seduta pubblica oppure in una circostanza diversa e anteriore

di Valeria Zeppilli - L'impugnazione dei provvedimenti relativi ad una gara pubblica è sottoposto a uno stringente termine decadenziale: quello di trenta giorni decorrenti, "per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto".

Di tale termine si è occupata nei giorni scorsi la sentenza numero 2555/2016 (qui sotto allegata) del TAR Sicilia, fornendo delle interessanti precisazioni circa la sua decorrenza.

In particolare, la sezione distaccata di Catania ha infatti affermato che a tale fine ad assumere rilevanza è l'effettiva conoscenza dei provvedimenti relativi alla gara pubblica che si intende impugnare, senza che rilevi il fatto che tale conoscenza sia stata acquisita in fase di seduta pubblica oppure in una circostanza diversa, anteriore alla comunicazione formale prevista dall'articolo 79 del d.lgs. n. 163/2006.

Del resto, il nostro ordinamento amministrativo in tale materia non prevede alcuna forma di comunicazione esclusiva o tassativa: la conoscenza piena dell'atto, infatti, può essere assunta anche con altre forme. Chiaramente, tuttavia, la prova di esse deve essere data da chi eccepisca l'effettiva piena conoscenza.

Nel caso di specie, oggetto di contestazione era il provvedimento con il quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva di una procedura di gara relativa alla concessione di locali da adibire all'attività di somministrazione di cibo e bevande.

L'Amministrazione intimata aveva eccepito l'irricevibilità del gravame proprio per decorso, vano, del termine di impugnazione, dato che quest'ultima era intervenuta oltre i trenta giorni dalla pubblicazione della determina impugnata sul sito web dell'azienda. La ricorrente, dal canto suo, non aveva contestato in alcun modo tale circostanza specifica.

Ricordando che "il giudice deve astenersi da qualsiasi controllo in merito al fatto non contestato, sì da ritenerlo sussistente 'tout court' in quanto espunto dal 'thema probandum' per volontà dispositiva delle parti", il TAR ha quindi dichiarato l'irricevibilità sia del ricorso introduttivo che, conseguentemente, di quello per motivi aggiunti.

L'aggiudicazione della procedura di gara, pertanto, resta com'è.


Si ringrazia l'Avv. Giacomo Falcone per la cortese segnalazione

Tar Sicilia testo sentenza numero 2555/2016
Valeria Zeppilli

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