Sesto in brutte acque
Chiede il giudice le spese del processo,
l'avvocato chiede l'onorario
penso, o Sesto
che convenga pagare il creditore
Marziale, Epigrammi
Libro II, 13
Sesto non è un debitore
Tu non hai debiti, o Sesto,
non ne hai proprio alcuno: lo confesso,
solo chi puo' pagare,
Sesto, è un debitore
Marziale, Epigrammi
Libro II, 3
di Vincenza Esposito - In occasione di una riflessione condotta[1] qualche anno addietro sulla disciplina prevista nell'art.134[2] del Testo Unico delle Spese di Giustizia[3], avevamo evidenziato alcuni dubbi interpretativi sollevati dalle previsioni contenute nel citato articolo - in particolar modo con riferimento a quanto riportato nel quinto comma dello stesso - in uno alle conseguenti perplessità operative circa gli adempimenti da tenersi a cura delle cancellerie.
In breve sintesi, è sufficiente qui ricordare come l'ipotesi "fisiologica" della dinamica processuale vorrebbe il non abbiente quale vincitore del giudizio civile instaurato - alla luce della preventiva valutazione circa la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere condotta dal Consiglio dell'Ordine forense competente a ricevere l'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato[4]
- e, dunque, il recupero delle spese erogate in suo favore attivato e perseguito ai sensi dell'art. 133 TUSG[5], in presenza di una sentenza definitiva di condanna[6] che, nello statuire anche sulla disciplina delle spese secondo il generale principio della soccombenza[7], legittimi la cancelleria ad operare il recupero nei confronti del soccombente abbiente[8].Rispetto a tale impianto, l'art.134 TUSG sarebbe destinato ad operare nell'ambito tendenzialmente residuale o di mancato recupero ai sensi dell'art.133 TUSG in presenza o meno del titolo legittimante il recupero (I° e parte del II comma con la regola del "sestuplo" per le spese prenotate) ovvero di esaurimento del giudizio in mancanza di una sentenza di merito nel qual caso non è consentito individuare un "soccombente" tenuto alla refusione delle spese erogate dallo Stato quali la transazione, la rinuncia, l'estinzione, la cancellazione della causa dal ruolo nonché i generali casi di "estinzione" diversi da quelli prima menzionati (III°, IV° e V° comma, prima parte).
L'art.134 TUSG, quindi, potrebbe "spacchettarsi" in due macro aree che per comodità potremmo denominare a giudizio concluso "con sentenza" o "con altro" ed è proprio quest'ultima area a lasciar residuare qualche spunto di riflessione ulteriore.
Senza alcuna pretesa di addentrarci in approfondimenti che appartengono ad altri ambiti di riflessione e di studio, è sufficiente qui ricordare che, "calando" il precipitato nei generali principi che informano il giudizio civile[9] all'istituto patrocinio statale,
- ove l'attore o impugnante nel giudizio sia l'ammesso al patrocinio, costui è onerato di far giungere il giudizio ad una pronuncia di merito che possa aprire le porte al recupero da parte dello Stato delle spese erogate in suo favore dallo Stato che gli ha "finanziato" il giudizio; pertanto, se costui rinuncia all'azione o lascia negligentemente estinguere il giudizio, lo Stato, non potendo sprecare risorse, agisce nei suo confronti per il recupero delle spese anticipate e prenotate (con quale prospettive e probabilità di concreto recupero è facile, tuttavia, immaginare),
- ove l'attore o impugnante nel giudizio sia il "ricco" e costui rinunci all'azione o lasci negligentemente estinguere il giudizio instaurato, lo Stato ha diritto di recuperare nei confronti di questo le somme prenotate a debito a favore del non abbiente/convenuto posto che quest'ultimo non ha interesse ad opporsi alla rinuncia o a coltivare il giudizio da altri inutilmente promosso.
A fronte di tale "gioco" processuale delle parti, il V comma dell'articolo in esame desta non poche perplessità[10] sia per la scarsa chiarezza delle ipotesi ivi riconducibili sia, soprattutto, per la limitazione del vincolo di solidarietà delle parti limitato alle sole spese prenotate a debito a favore dell'ammesso al patrocinio per l'intuibile onere erariale di tale scelta. Infatti, anche a voler attribuire al V comma la funzione di chiusura del sistema contemplando le ipotesi di cd. "diserzione bilaterale"[11] dall'udienza ovvero di "estinzione diversa" dai casi contemplati nei commi II e IV[12], il regime previsto con riferimento alla sopportazione delle spese tende ad apparire non del tutto adeguato soprattutto nell'ipotesi in cui le parti non si presentino in udienza abbandonando "informalmente" la lite per un accordo in altro modo raggiunto. Sul punto la previgente disciplina[13] sembra mostrarsi piu' arguta e la limitazione della solidarietà tra le parti nelle rifusione allo Stato delle sole spese prenotate a debito era coerente alla generale impostazione del sistema allora vigente che non contemplava la anticipazione delle somme da parte dell'erario.
Le perplessità meramente operative circa l'ambito dell'attività di recupero intrapresa dalle cancellerie sono state chiarite dal competente ufficio ministeriale condividendo la soluzione interpretativa prospettata dall'Ufficio giudiziario proponente lo specifico quesito "attesa la chiarezza del disposto normativo di cui all'art. 134, comma 5 del DPR 115/2002, che ha ad oggetto le sole spese prenotate a debito, e non anche le spese anticipate"[14]. Il tranquillizzante chiarimento ministeriale, quindi, definisce "a ribasso" l'ambito delle possibili attività di recupero (e le conseguenti responsabilità) azionabili da parte delle cancellerie nelle ipotesi di cui all'art. 134, comma 5 TUSG.
Tuttavia, alla luce delle considerazioni sulle implicazioni erariali della materia cui piu' sopra si è fatto breve cenno e soprattutto considerando le intervenute modifiche della disciplina processualcivilistica che costituisce lo scenario normativo di riferimento su cui "innestare" le ipotesi contemplate nel TUSG, non parrebbe puro diletto insinuare qualche ulteriore elemento di riflessione.
In particolar modo, si potrebbe operare un riscontro tra la principale ipotesi del comma 5 dell'articolo in esame (cancellazione della causa dal ruolo di cui all'art. 309 cpc) e la complessiva disciplina articolata dagli artt. 307[15] cpc. e 181[16],1 comma, cpc.
Posto che l'estinzione del giudizio è una forma di anomala chiusura del procedimento conseguente, per quanto qui di interesse, all'oggettivo comportamento inattivo delle parti a compiere atti entro termini perentori previsti dal giudice o dalle legge in ipotesi specifiche, l'effetto estintivo puo' esser mediato da una fase di quiescenza processuale reversibile (art. 307, co.1 cpc) ovvero, - determinarsi insanabilmente quale conseguenza immediata dell'omissione (art. 307,co.2, 3 cpc).
Orbene, il TUSG all'art.134, co.5, limita la ripetibilità delle sole spese prenotate alle ipotesi delle "cause cancellate dal ruolo ai sensi dell'art. 309 cpc" che, quindi, per il tramite del rinvio al testo dell'art. 181, primo comma, cpc per come vigente nel 2002, perché solo "espulse" dal ruolo ma ancora pendenti, ben avrebbero potuto esser riassunte entro i termini fissati dal legislatore, ponendo termine alla fase "letargica"[17]. All'atto della redazione dell'art.134 TUSG (siamo nel 2002) tali casi erano riconducibili alla previsione di cui al primo comma dell'art.307 cpc, e mantevano un'autonoma configurazione rispetto alle ipotesi di cui all'art.134, 2 comma (attore non abbiente negligente) e art.134, 4 comma (attore negligente diverso dal non abbiente) ove l'estinzione consegue irreparabilmente all'omissione dell'atto nel termine perentorio previsto dalla legge o dal giudice e, pertanto, entrambe riconducibili alla disciplina di cui art.307, co. 2 e 3.
Tale assetto, che pur suscitava piu' di una qualche perplessità, potrebbe aver subito un corto circuito a seguito della modifica da ultimo operata all'art.181, comma 1 cpc.[18] cui l'art. 309 cpc fa rinvio "in bianco", per cui, anche se esula dall'intento di questa breve riflessione lo scandagliare nei dettagli l'impatto dei molteplici interventi legislativi che al riguardo si sono succeduti[19], limitandoci a focalizzare l'attenzione solo sull'argomento che qui interessa, un diverso scenario di riferimento potrebbe non del tutto escludersi.
Nell'intento, infatti, di imprimere un ritmo acceleratorio al processo e sanzionare comportamenti inattivi in corso del giudizio, se alcuna delle parti compare all'udienza successiva alla prima andata deserta oppure - grazie al rinvio operato dall'art.309 cpc. - alle udienze successive alla prima, appositamente fissate dal giudice e comunicate a cura della cancelleria alle parti costituite, il giudice, per il "nuovo" art. 181, primo comma, cpc, ordina non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo ma dichiara l'estinzione del processo. La doppia diserzione bilaterale determina, pertanto, la anticipata ed immediata chiusura del giudizio senza passare per la fase di quiescenza di cui all'art.307, comma 1 che non risulterebbe, pertanto, piu' applicabile al caso in esame. Le parti inattive, quindi, vengono private del potere di ulteriormente disporre del giudizio instaurato e di incidere sulla dinamica processuale e tale intento del legislatore è ulteriormente rafforzato con quanto sarà successivamente disposto con la modifica all'art.307, comma 1[20] e comma 4 cpc[21].
Alla luce di tali brevi considerazioni, sembrerebbe meno netta la distinzione quanto agli effetti concreti (e, per quanto qui di interesse, per le possibilità di recupero delle somme anticipate per finanziare il giudizio) tra l'inerzia bilaterale di cui all'art.134, comma 5 e le ipotesi di inerzia unilaterale di cui al comma 2 (attore negligente ammesso al patrocinio) ovvero al comma 4 dello stesso articolo (attore negligente diverso dalla parte ammessa) versandosi in situazioni che determinano l'estinzione del giudizio senza fase di quiescenza alcuna.
Al contempo, l'art.128 TUSG[22] sembrerebbe aver perso ulteriore mordente rispetto alle stesse disposizioni processualistiche interessate per come vigenti al 2002[23].
Soprattutto, appare ancor piu difficoltoso e "dolente" per le casse dello Stato comprendere perché, oltre il mero tenore letterale della norma agganciata a cause che "cancellate" piu non sono, dovrebbe esser circoscritta l'azione di recupero alle sole spese prenotate (che, tutto sommato, hanno un costo minore rispetto alle anticipate basti pensare agli importi liquidati per il pagamento dei compensi del difensore ovvero di un c.t.u.) nei casi in cui entrambi i contendenti non hanno coltivato il giudizio che presenta una parte ammessa al patrocinio, semmai, raggiungendo un informale accordo in altra sede …. lasciando le casse erariali animate da nobilissimi e garantisti principi…. come "Zeza coi ricci fatti".
Senza considerare, inoltre, che anche nelle ipotesi di diserzione bilaterale è individuabile una parte attorea e un convenuto che rendono lo schema processuale con il relativo "peso" quanto a onere a proseguire il giudizio riconducibile, comunque, ai paradigmi generali di cui al secondo ovvero al quarto comma dell'articolo in esame, a seconda di quale parte sia ammessa al patrocinio.
Sarebbe, pertanto, quanto meno interessante monitorare quante siano le cause con parti ammesse al patrocinio dello Stato che "scompaiono" dalle aule di giustizia per inattività bilaterale dopo esser state "finanziate" dallo Stato e a quanto ammontino le somme anticipate dall'erario che restano a carico dello stesso per impossibilità di procedere al recupero.
Dott.ssa Vincenza Esposito
Dirigente Ministero della Giustizia
[1] Esposito Vincenza Alcune ipotesi di recupero delle spese di giustizia in http://www.diritto.it/docs/34757-alcune-ipotesi-di-recupero-delle-spese-digiustizia
2 art. 134 TUSG. - Recupero delle spese- Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
3 D.p.r. n. 115/2012 ora in avanti TUSG
4 Art. 122 TUSG Contenuto integrativo dell'istanza
L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere 'ammissione.
5 Art. 133 TUSG Pagamento in favore dello Stato
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la refusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
6 DAG - Direzione Generale degli Affari Civili - Nota prot.n. 0016318 del 8/02/2011 ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali rappresentano il titolo per la riscossione e Nota prot.n. 59943.U del 14.04.2015 in risposta a quesito posto dalla Corte di Appello di Lecce "nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte, e, quindi, non può esser azionata alcuna attività di recupero, né può esser esercitato il diritto di rivalsa, nei confronti della parte ammessa al patrocinio dello Stato ai sensi dell'art. 134 del d.p.r. 115/2002"
7 Art. 92 c.p.c. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
[I] Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
[II] Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
[III] Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
il comma II è stato così modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. con mod. con L. 10.11.2014, n. 162. Riportiamo il precedente testo: "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
8 Nota Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Civile prot.n. 16318, cit. "…si ritiene opportuno suggerire che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio dello Stato in quanto tali atti costituiscono il presupposto per la riscossione …"
9 Principio dispositivo Principio espresso generalmente dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell'oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell'art. 2907 c.c. e nella previsione secondo cui la tutela giurisdizionale dei diritti è prestata «su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio» e, dall'altro lato, nell'art. 99 c.p.c., per il quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente». Per principio dispositivo in senso processuale s'intende, invece, il principio per cui, come regola generale, solo alle parti spetta l'indicazione dei mezzi di prova a sostegno dei fatti allegati in giudizio (art. 115, co. 1, c.p.c.). Ciò non esclude che, per particolari esigenze concrete, il legislatore attenui la portata di un simile principio, riconoscendo in capo al giudice più o meno ampi poteri istruttori ufficiosi (per es., art. 61, 117, 118, 213, 240, 241, 257, 281 ter e 421 c.p.c.). ved. Treccani enciclopedia online
10 Vedasi per una sintesi panoramica, Esposito Vincenza, op. cit.
11 Art. 309 cpc Mancata comparizione all'udienza Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 cpc
12 Si tratterebbe di ipotesi in cui il giudizio si estingue o viene meno per cause non imputabili alla negligenza o deliberata volontà di nessuna delle parti, esemplificate nella relazione illustrativa all'art. 134 TUSG, quale la cessazione della materia del contendere derivante da fatti o circostanze diverse dalla transazione ovvero la morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio, puntando cosi' a rimuovere la discrasia ravvisata nel previgente art. 15 septiesdecies, co, 6 L.n.217/1990, come modificato dalla l.n. 134/2001 che limitava il vincolo di solidarietà tra le parti ai soli casi di negligente diserzione bilaterale.
13 Art. 38, co.I e II R.D. 3282/1923 …." Nelle cause che interessano persone o enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito quando l'istanza sia rimasta perenta, ovvero, nel caso di abbandono della lite per rinuncia, risulti che la rinuncia stessa sia stata determinata da accordo tra le parti, ancorchè tali accordi non si siano concretati in un regolare atto di transazione…."
14 DAG Direzione Generale della Giustizia Civile del 15 febbraio 2015 su quesito posto per il tramite della Corte di Appello di Salerno in data 08.01.2013
15 Art. 307 cpc Estinzione del processo per inattività delle parti
Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'articolo 181 Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.
16 Art.181 c.p.c. Mancata comparizione delle parti
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Si riporta di seguito il testo previgente: "Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo."
17 Ulp.10 ad ed. D.5.1.10 Destitisse is videtur non qui distulit, sed qui liti renuntiavit in totum si considera aver desistito dall'accusa non colui che si ritirò dalla medesima, ma quegli che interamente rinunziò alla lite.
18 D.l. 25.06.2008 n. 112 art. 50, convertito in l.n. 133 del 06.08.2008 con applicazione ai giudizi instaurati dalla data del d.l. medesimo. Il testo previgente (poi sostituito con d.l. n. 353 art. 16 del 26.11.1990 e successivamente con n. d.l.n. 432 art. 4 del 18.10.1995 conv. in l.n.534 del 20.12.1995) disponeva "Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere ne da comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo"
19 Ved. Mandrioli-Caratta Come cambia il processo civile, Torino, 2009; Ronco A. L'estinzione del processo civile rilevabile d'ufficio, in Giur. It. 2013; Soldi A.M., Le modifiche al libro II del codice, in Bucci, A. Soldi A.M. Le nuove riforme del processo civile 2009, Padova, 2009; Luisi F.P. Diritto processuale civile, II, VII ed. Milano, 2013; E. Norelli Cancellazione della causa dal ruolo e estinzione del processo : riflessione sugli artt. 181 e 309 cpc in Juidicium
20l.n. 69/2009, art.46, sopprimendo l'inciso "del secondo comma" dell'art. 181 cpc.
21 l.n. 69/2009, art.46 "L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio " mentre la previgente disciplina prevedeva che " L'estinzione opera di diritto ma deve esser eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa…."
22 Art. 128 TUSG Obbligo a carico del difensore Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi del 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
23 Già sotto la previgente disciplina erano stati avanzati dubbi sulla reale portata dell'art. 128 tusg posto che l'avvocato non avrebbe potuto chiedere l'estinzione durante la fase di quiescenza poiché la causa poteva esser rimessa sul ruolo con la riassunzione ad opera di una delle parti, ovvero, in tale ultima ipotesi, il giudizio sarebbe proseguito arrivando ad una sentenza che avrebbe statuito nel merito con conseguente disciplina sulle spese ved. per un ulteriore approfondimento Angeloni Gli onorari dell'avvocato. La giurisprudenza e la prassi per tutte le voci della tariffa. Contratto di patrocinio. Recupero crediti professionali. Giuffrè editore 2011.