di Lucia Izzo - Mentre il T.A.R. Liguria manifesta dubbi sulla costituzionalità della disciplina riguardante il procedimento per ottenere il pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata di un processo (per approfondimenti, leggi: Legge Pinto: incostituzionale attendere 10 mesi per indennizzo), sono pronti i modelli interministeriali indispensabili per attivare la procedura.
I modelli sono pubblicati assieme al decreto 28 ottobre 2016 del Ministero della Giustizia (entrambi qui sotto allegati), presente sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016.
Il nuovo art. 5- sexies della L. n. 89/2001 (inserito dall'art. 1, comma 777, della Legge 28/12/2015, n. 208, c.d. Legge di stabilità per il 2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ha, infatti, previsto a carico del ricorrente vittorioso un procedimento necessario per ottenere il pagamento dell'indennizzo.
La nuova norma impone al creditore di rilasciare una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà, a mezzo dei summenzionati modelli, attestante la non avvenuta riscossione di quanto dovuto. Si tratta di una condizione necessaria per ottenere il pagamento da parte dell'Amministrazione debitrice, poiché la legge prevede che l'incompletezza ovvero l'irregolarità della documentazione richiesta precluda all'Amministrazione l'emissione dell'ordine di pagamento.
Dall'invio dei modelli inizia a decorrere un termine dilatorio di sei mesi entro il quale l'Amministrazione debitrice può effettuare il pagamento e prima del quale il creditore non può procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto o alla proposizione di un ricorso per l'ottemperanza del provvedimento liquidatorio.
I modelli di dichiarazione, approvati dal decreto, si distinguono per le persone fisiche, per quelle giuridiche, per l'avvocato antistatario autorizzato dal cliente a incassare direttamente e per gli eredi; questi, andranno inviati al Ministero competente per il pagamento allegando la documentazione prevista, oltre al documento d'identità e al codice fiscale.
Le operazioni di pagamento delle somme dovute si effettueranno mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento di creditori. Eventualmente, saranno ammissibili pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
Ministero della Giustizia, decreto 28 ottobre 2016