Parte ricorrente aggiungeva inoltre che la suddetta strumentazione elettronica, oltre a non essere in alcun modo segnalata, risultava impossibile anche da individuare da parte dell'utenza della strada, in quanto installata sul lato sinistro della carreggiata, in prossimità di un edificio. Ciò posto, il ricorrente chiedeva che fosse accertata l'invalidità dei verbali elevati secondo le suddette modalità.
Con sentenza n. 28210 del 2014 il Giudice di Pace di Napoli, sez. civ. VIII, Dott. Rufini, accoglieva il suddetto ricorso e dichiarava nulli i verbali elevati mediante strumentazione elettronica per violazione della Ztl precisando che "l'art.
7/10 del codice della strada prescrive la necessità di segnalazione delle zone a traffico limitato nonché dei varchi di accesso,
segnaletica che per indicazioni, forma e dimensioni deve essere idonea a essere percepita dall'utente della strada (art. 77 e ss. del reg. att. Del C. della S.) a tal fine i segnali devono essere visibili, rispettosi di tutte le caratteristiche prescritte e posti a
una distanza minima di m. 80 dalla zona interessata (art. 79 reg. att. C. della S.) percettibili dall'utente della strada anche in
relazione alla velocità consentita (km 50/h per il tratto urbano). La rilevanza della dedotta carenza di segnaletica del divieto di
accedere ai varchi della zona a traffico limitato e l'inidoneità di tale segnaletica, in quanto non posta a distanza adeguata dal luogo in cui è posto il dispositivo di rilevazione automatica, nel caso de quo, va valutata anche in relazione alla necessità che la preventiva segnalazione, per spiegare l'effetto di avvertimento, dovrebbe essere posta, a congrua distanza tra l'intersezione e la successiva postazione, gravando sulla amministrazione l'onere di provare tale circostanza (Cass. n. 608 del 2011)".
Ciò posto, il Comune convenuto nel corso del giudizio non forniva alcun elemento di prova in merito e pertanto il Giudice adito accoglieva il ricorso dichiarando la nullità dei verbali in contestazione.
Avv. Marco Avecone
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