di Marina Crisafi - Cartella clinica tenuta male e incompleta? Per il medico potrebbe essere un grave problema, nel caso in cui al paziente insorgano delle complicanze proprio in funzione di questa negligenza. È questo quanto si ricava dalla sentenza n. 22639/2016 depositata ieri dalla Corte di Cassazione (qui sotto allegata). Nella vicenda decisa dal Palazzaccio, un paziente aveva subito due operazioni chirurgiche dannose e aveva trascinato in causa chirurgo, Asl e relative compagnie assicuratrici per il risarcimento dei danni subiti imputabili a suo dire ad errore professionale.
I giudici di merito respingevano le doglianze, ignorando la perizia di parte e ritenendo che non fosse stata fornita la prova del nesso causale per il primo intervento (poi logicamente ricaduto sul secondo) e sostenendo che le complicanze subite dall'ammalato derivavano "da un evento iatrogeno (ossia provocato da una terapia o derivante dalla stessa come conseguenza, ndr) non meglio precisabile considerata la scarsa, superficiale e non completa compilazione della cartella clinica".
Ma è proprio questa negligenza, che la corte territoriale ha fatto gravare erroneamente sul paziente, a risultare decisiva. Tale impostazione, ha ricordato infatti la Cassazione, "non corrisponde al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che nell'incompletezza della cartella clinica - che è obbligo del sanitario tenere invece in modo adeguato - rinviene proprio, in considerazione anche del principio della prossimità della prova, il presupposto perché scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato".
Un'omissione che in sostanza non può che essere imputabile al medico e che non esclude il nesso eziologico tra la condotta del sanitario e le conseguenze pregiudizievoli per il paziente.
La corte territoriale invece ha pienamente invertito il contenuto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, hanno concluso gli Ermellini, per cui la sentenza è senz'altro cassata. La parola passa al giudice del rinvio.
Cassazione, sentenza n. 22639/2016• Foto: 123rf.com