di Valeria Zeppilli - Nonostante lo scandalo scoppiato qualche tempo fa a seguito dell'emanazione dell'ormai nota sentenza della Consulta n. 113/2015 (1), la presenza di autovelox irregolari è ancora oggi un fenomeno molto diffuso in Italia. Con la conseguenza che numerosi automobilisti, poco agguerriti, pagano delle multe che in realtà non dovrebbero pagare.
L'ultima denuncia arriva dal Tribunale di Treviso che, in funzione di giudice dell'appello, con la sentenza numero 2670/2016 del 3 novembre (qui sotto allegata) ha confermato l'ennesimo annullamento di un verbale emesso a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità fatto tramite tali apparecchiature.
Il Comune, nel caso di specie, le aveva tentate tutte nel corso del processo, probabilmente non tanto per riscuotere la somma della sanzione quanto per rivendicare la legittimità dell'autovelox installato sulla tangenziale di Treviso. Anche in sede di impugnazione, però, le sue argomentazioni sono state confutate.
L'apparecchiatura utilizzata per elevare la contravvenzione, infatti, era stata revisionata oltre un anno prima rispetto all'accertamento, in contrasto con le prescrizioni dettate dal manuale di utilizzo di quello specifico dispositivo, che prevede la taratura annuale a garanzia della conformità nel tempo ai requisiti per l'utilizzazione.
Interessante è sottolineare che il Tribunale di Treviso ha ritenuto vincolante la scadenza annuale prevista dalla norma tecnica che disciplina l'impiego dell'autovelox "incriminato", pur prendendo atto del fatto che la Corte costituzionale, nella sentenza del 2015, non ha indicato con quale cadenza temporale debbano essere eseguiti gli interventi di taratura.
Anzi: è proprio per tale motivo che il manuale deve essere rispettato.
Priva di fondamento resta anche la doglianza relativa all'inammissibilità dell'esperimento giudiziale eseguito in primo grado per valutare l'effettiva affidabilità dell'autovelox
e il suo corretto funzionamento (che aveva dato riscontro negativo). Per il Tribunale si tratta "di un anomalo mezzo di prova in qualche modo avvicinabile alla Ctu che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice e pertanto non soggetto alle preclusioni di legge".
Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
(1) che, si ricorda, ha decretato l'incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte la apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Tribunale di Treviso testo sentenza numero 2670/2016• Foto: 123rf.com