Per la Cassazione, in sostanza, il diritto all'oblio non può essere perenne

di Marina Crisafi - La morte della madre biologica non può tradursi, per il figlio adottato, nella perdita definitiva della speranza di conoscere le sue origini biologiche. Questo il succo della sentenza n. 22838/2016 depositata ieri dalla Corte di Cassazione (qui sotto allegata), che, a seguito di un lungo ragionamento ha riconosciuto il diritto di una donna venticinquenne di accedere alle informazioni sulla madre naturale, nonostante la stessa avesse chiesto di mantenere l'anonimato.

Ad avviso dei supremi giudici, non potendo il figlio adottivo azionare la procedura dell'interpello (nel caso in cui la madre biologica muioa, come nel caso di specie), il silenzio può essere comunque rotto senza attendere che passino 100 anni (limite temporale fissato dall'art. 93 del d.lgs. n. 196/2003 per la rivelabilità dell'identità della madre) dalla formazione del certificato di nascita perché cessi l'anonimato.

Andando contro le decisioni di merito che avevano bocciato la richiesta della donna di conoscere l'identità della vera madre, morta durante l'istruttoria, gli Ermellini hanno affermato che "deve perseguirsi un'interpretazione della norma compatibile con il diritto a conoscere le proprie origini che, pur conservando il vincolo temporale, ne attenui la rigidità quando non sia possibile per irreperibilità o morte della madre naturale procedere all'interpello e alla verifica della volontà di revoca dell'anonimato". L'assolutezza e "l'irreversibilità del segreto sulle origini - infatti - sono irrimediabilmente contrastanti con il diritto all'identità personale dell'adottato, nella declinazione costituita dal diritto a conoscere le proprie origini". Tuttavia, è pur vero che tale diritto del figlio, "non esclude la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita" dalla madre, per cui, il trattamento delle informazioni va eseguito "in modo corretto e lecito senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari)".

Da qui l'accoglimento del ricorso con l'affermazione del seguente principio di diritto: "Il diritto dell'adottato - nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ex art. 30, comma 1 Dpr n. 396 del 2000 - ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. lgs. n. 196 del 2003, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti".

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Cassazione, sentenza n. 22838/2016

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