- Art. 141 Codice della Strada
- I limiti di velocità
- Le sanzioni per eccesso di velocità
- Mezzi di accertamento della velocità e soglie di tolleranza
Art. 141 Codice della Strada
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L'art. 141 C.d.S. impone ai conducenti un generale obbligo di regolare la propria velocità di circolazione in base alle condizioni ambientali, adottando una condotta prudente al fine di salvaguardare la sicurezza stradale anche a prescindere dalle specifiche limitazioni di velocità imposte dalla legge o dalla segnaletica. Si tratta di una norma prevalente sulla disciplina specifica di cui all'art. 142 C.d.S., che individua i limiti massimi e le relative sanzioni in caso di eccesso di velocità; infatti, lo stesso art. 142 c. 5 C.d.S. rinvia all'applicazione delle sanzioni previste nel precedente art. 141 C.d.S. anche quando il superamento del limite è accertato e sanzionato ex art. 142 C.d.S.
L'eccesso di velocità, pertanto, è configurabile anche nel rispetto dei limiti prestabiliti quando, in concreto, l'andatura non sia commisurata alla particolare situazione dei luoghi.
I limiti di velocità
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I limiti di velocità sono indicati dall'art. 142 C.d.S. con riferimento alla tipologia di strada percorsa e al tipo di veicolo.
- In autostrada: la velocità massima consentita è di 130 km/h, con riduzione a 110 km/h in caso di precipitazioni. Il limite di velocità può essere elevato sino a 150 km/h dagli enti proprietari o concessionari quando l'autostrada disponga di almeno tre corsie per senso di marcia e sia dotata di dispositivi per il calcolo della velocità media di percorrenza come il cd. tutor.
- Nelle strade extraurbane principali: la velocità massima consentita è di 110 km/h, con riduzione a 90 km/h in caso di precipitazioni.
- Nelle strade extraurbane secondarie o locali: la velocità massima consentita è di 90 km/h;
- Nei centri abitati: la velocità massima consentita è di 50 km/h. Il limite di velocità può essere elevato sino a 70 km/h dagli enti proprietari della strada urbana se questa presenta caratteristiche costruttive e funzionali che lo consentono.
Autobus, filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t e autoveicoli destinati al trasporto di cose o altri usi con massa complessiva a pieno carico compresa tra 3,5 t e 12 t soggiacciono al limite di 100 km/h in autostrada e 80 km/h fuori dai centri abitati.
Autoveicoli destinati al trasporto di cose o altri usi con massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t, autoveicoli destinati al trasporto di persone con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t, autotreni, autoarticolati e autosnodati soggiacciono al limite di 80 km/h in autostrada e 70 km/h fuori dai centri abitati.
I ciclomotori e i quadricicli leggeri non possono superare la velocità di 45 km/h mentre i quadricicli pesanti devono rispettare il limite di 80 km/h fuori dei centri abitati. Le macchine agricole e le macchine operatrici soggiacciono al limite di 40 km/h, se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti, e di 15 km/h in tutti gli altri casi mentre i mezzi d'opera a pieno carico devono rispettare il limite di 40 km/h nei centri abitati e di 60 km/h fuori dei centri abitati.
Le sanzioni per eccesso di velocità
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Gli importi delle sanzioni pecuniarie e l'entità delle sanzioni accessorie sono commisurati alla gravità della violazione. Quando l'eccedenza rispetto al limite massimo non supera i 10 km/h, è prevista la pena pecuniaria da euro 42 a euro 173. (L'eccedenza contenuta tra 11 km/h e 40 km/h comporta la decurtazione di tre punti dalla patente e il pagamento di una pena pecuniaria da euro 173 a euro 694. Punti patente 3.
Per eccesso di velocità compreso tra 41 km/h e 60 km/h, la sanzione pecuniaria minima è di euro 543 e quella massima di 2.170 euro. Punti patente 6.
Per eccedenze superiori a 60 km/h viene comminata una sanzione pecuniaria minima di euro 845 euro e massima di 3.382 euro. Punti patente 10.
Quando la violazione è commessa "nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici" la sanzione va da un minimo di 87 euro fino a un massimo di 344 euro.
Ai sensi dell'art. 117 C.d.S., i limiti di velocità per i neopatentati sono ridotti a 100 km/h nelle autostrade e 90 km/h nelle strade extraurbane principali. In caso di eccesso di velocità commesso entro i tre anni dal rilascio della patente, inoltre, la decurtazione dei punti viene raddoppiata.
Mezzi di accertamento della velocità e soglie di tolleranza
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Ai fini della determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerati mezzi di prova:
- le risultanze delle apparecchiature omologate: si tratta di apparecchi fissi e mobili, permanenti e temporanei, omologati o approvati sia per l'accertamento della velocità istantanea (autovelox, velomatic, telelaser) sia per il controllo della velocità media (tutor) che devono essere presegnalati e ben visibili. La velocità rilevata con i predetti dispositivi va diminuita del 5% se superiore ai 100 km/, mentre se è inferiore ai 100 km/h si detraggono 5 km/h.
- la registrazione del cronotachigrafo: vale per veicoli industriali e commerciali per il trasporto di cose di peso superiore a 3,5 t nonché per veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in numero superiore a nove. Quando la velocità è rilevata per mezzo del cronotachigrafo vanno detratti 6 km/h.
- i documenti relativi ai percorsi autostradali: l'orario registrato sul biglietto al casello di ingresso e a quello di uscita può essere raffrontato con la distanza tra i due caselli, così come indicata nelle apposite tabelle distanziometriche, per calcolare la velocità di percorrenza del tratto. In caso di accertamento tramite risultanze dei pedaggi, anche in questo caso vengono applicate delle riduzioni che variano in base alla velocità.
Vedi anche Autovelox: come difendersi dalle contravvenzioni illegittime
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