di Lucia Izzo - Va condannato per omicidio colposo l'automobilista che in maniera imprudente apre improvvisamente la portiera urtando l'anziana in bici che stava sopraggiungendo, provocandole gravissime lesioni da cui deriva il consequenziale decesso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 47094/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo condannato, in sede di merito, per omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale, per avere cagionato, mediante l'apertura improvvisa dello sportello della propria auto parcheggiata, la caduta dalla bicicletta di un'anziana, con conseguenti lesioni personali alla medesima che ne cagionavano il decesso circa 50 giorni dopo.
Una vicenda dall'esito simile a quello di cui la quarta sezione penale si è occupata nella recente sentenza n. 33602/2016 (per approfondimenti: Incidenti stradali: reato per chi apre incautamente lo sportello dell'auto urtando qualcuno).
Per i giudici si può affermare, senza alcun dubbio, che l'incidente ha cagionato all'anziana donna lesioni gravi, in particolare, trauma cranico con frattura occipitale, emorragia cerebrale e frattura del perone sinistro, sufficienti per provocarne la morte, sia stato determinato dalla condotta imprudente dell'automobilista.
Inutile per l'uomo lamentare la mancata violazione di una norma cautelare e cercare di incolpare i medici della donna per errori terapeutici. Il giudice di merito, precisa la Cassazione, ha pedissequamente ricostruito la dinamica dell'incidente stradale attraverso dichiarazioni e consulenze disposte dal PM.
Sulla base delle risultanze processuali, è risultato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'incidente che aveva portato al decesso dell'anziana era connesso alla condotta tenuta dall'imputato ed era stato causato dall'apertura dello sportello dell'auto, dallo stesso effettuata in violazione dell'art. 157, comma 7, del Codice della strada, a norma del quale "È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.".
La vittima, secondo quanto dichiarato dalle sue figlie, aveva sempre attribuito la sua caduta a tale movimento di apertura dello sportello e lo stesso imputato nell'immediatezza del fatto, aveva ammesso tale collegamento firmando un'esplicita dichiarazione, riportata nel C.I.D. in cui affermava: "ho aperto lo sportello ... mentre lo stavo chiudendo perché mi era accorto della signora dallo specchietto mi ha sfiorato lo sportello con il pedale e è caduta a terra".
A fronte dell'ampiamente argomentata disamina effettuata in sede di merito, le diverse prospettazioni del ricorrente si risolvono in censure sull'apprezzamento del compendio probatorio, che sono improponibili in sede di legittimità e comunque sono infondate, avendo entrambi i giudici del merito fatta satisfattiva applicazione dei principi vigenti in materia ed avendo il giudice di secondo grado sottoposto a complessiva argomentata rivisitazione il compendio probatorio.
Ne deriva la conferma della condanna, decisa in Appello, a un anno di reclusione, sostituita con due anni di libertà controllata, per omicidio colposo. La condotta dell'uomo era stata, infatti, altamente imprudente, ma anche violativa del Codice della Strada.
Cass., V sez. pen., sent. n. 47094/2016