La Corte, peraltro, ha voluto precisare che il mancato conseguimento dell'indipendenza economica non deve essere dipesa da un fatto a lui imputabile.
Insomma nessuna tutela quando il figlio è un fannullone!
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Ecco il testo della sentenza:
Corte di Cassazione
Sezione Prima Civile
n. 2289/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 maggio 1992 P. B. chiedeva al Tribunale di Messina di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con A. P., dal quale era nato in data 28 gennaio 1971 il figlio (omissis). La A., costituitasi, non si opponeva alla domanda di divorzio, ma chiedeva che 1'assegno per il mantenimento del figlio, fissato in sede di separazione consensuale omologata nel 1972 in L. 35.000 mensili, venisse elevato a L. 700.000 mensili.
Con sentenza del 9 aprile - 7 ottobre 1996 il Tribunale dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio e determinava in L. 600.000 mensili 1'assegno per il mantenimento del figlio.
Proposto appello dal B., con sentenza del 7 dicembre 1998-14 gennaio 1999 la Corte di Appello di Messina rigettava 1'impugnazione, osservando che 1'obbligo di mantenimento della prole maggiorenne si protrae fino al momento in cui questa abbia raggiunto la propria indipendenza economica ovvero versi in colpa per non essersi messa in condizioni di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa; che il genitore con il quale il figlio conviva è legittimato ad ottenere "iure proprio" dall'altro genitore un contributo per il suo mantenimento; che pertanto doveva ritenersi la legittimazione della A. alla proposizione della domanda in oggetto, avendo il figlio continuato a vivere con la madre e non risultando che avesse raggiunto una propria indipendenza economica o che il mancato raggiungimento di essa dipendesse da fatto a lui imputabile; che la cessazione dell'obbligo di erogazione del contributo in oggetto è subordinata alla domanda giudiziale del genitore non convivente ed all'accertamento in fatto del conseguimento di un'adeguata autosufficienza economica da parte del figlio; che nella specie il B. non aveva formulato in primo grado alcuna domanda diretta all'accertamento del venir meno dei presupposti ai quali era ancorato il suo obbligo di corresponsione dell'assegno, ma aveva per la prima volta dedotto in sede di impugnazione, senza peraltro fornire la relativa prova, 1'avvenuto conseguimento da parte del giovane di un'attività lavorativa.
Quanto all'ammontare del contributo, riteneva equo 1'importo liquidato dal Tribunale, in quanto corrispondente alla rivalutazione della somma di L. 35.000 concordata dalle parti nel 1972 in sede di separazione consensuale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B. deducendo tre motivi illustrati con memoria. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto rilevata l'irricevibilità della documentazione depositata in questa sede dal ricorrente, siccome non riconducibile alla tipologia di documenti la cui produzione è eccezionalmente consentita nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 4 comma 2 lett. e) e comma 8, 6 comma 2, 3, 4, 9 e 10 della legge n. 898 del 1970, modif. dalla legge n 74 del 1987, si deduce che le richiamate disposizioni in materia di divorzio fanno riferimento soltanto ai figli minori, mentre i rapporti tra genitori e figli maggiorenni sono regolati dagli artt. 433 e 438 c.c., onde spetta unicamente a questi ultimi agire in giudizio nei confronti dei genitori in caso di bisogno. Conseguentemente la A. doveva ritenersi priva di legittimazione a richiedere nel giudizio di divorzio il contributo per il figlio maggiorenne.
Il motivo è infondato. Costituisce invero giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte che il genitore già affidatario il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti resta legittimato non solo ad ottenere "iure proprio", e non già " ex capite filiorum ", il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi (v., tra le altre, Cass. 1999 n. 1353; 1998 n. 8868; 1998 n. 6950; 1996 n. 9238; 1994 n. 6215; 1994 n. 3049; 1992 n. 3019; 1990 n. 1506; 1984 n. 3115; 1982 n. 5271; 1981 n. 5874; 1981 n. 3416).
Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificamente restano identiche le modalità di adempimento all'obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest'ultimo di ricevere dall'altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell'interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull'altro, ma anche e soprattutto nel " munus " a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all'istruzione del figlio.
L'assoluta uniformità dei precedenti dispensa questa Corte da ulteriori considerazioni sul punto, tanto più che il motivo di ricorso non appare sorretto da argomenti che non abbiano già trovato confutazione nelle richiamate pronunce, e pertanto si risolve in una non fondata istanza di revisione di principi già compiutamente e persuasivamente espressi nella funzione di nomofilachia propria di questa Suprema Corte.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116, 356 c.p.c., 4 comma 2 lett. e) e 6 comma 9 della legge n. 898 del 1970, modificata dalla legge n. 74 del 1987, si sostiene che la Corte territoriale ha mancato di rilevare che la A. aveva completamente omesso di provare la coabitazione del figlio da tempo maggiorenne, il suo stato di bisogno, 1'incolpevolezza della sua dipendenza economica, nonché le condizioni economiche del genitore nei cui confronti era stata rivolta la domanda. Si aggiunge che la stessa Corte avrebbe potuto avvalersi della facoltà di disporre di ufficio mezzi di prova al riguardo. Si osserva ancora che affermando che 1'assegno di L. 600.000 mensili appariva congruo in quanto corrispondente all'originario assegno di L.35.000 mensili rivalutato la stessa Corte è incorsa in ultrapetizione.
Anche tale motivo è infondato.
Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, costituisce orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato che i genitori restano obbligati a concorrere tra loro, secondo il principio dettato dall'art. 148 c.c., nel mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora questi non abbia ancora conseguito, senza sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autosufficiente e che pertanto detto obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto 1'indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente. Tale principio, rapportato alla tematica relativa alla ripartizione dell'onere della prova, comporta che il conseguimento dell'indipendenza economica si configura quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", onde spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto dimostrare che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini, e non già all'altro genitore (od al figlio) dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica (v. sul punto Cass. 1999 n. 9109; 1998 n. 2670; 1996 n. 7990; 1996 n. 8383; 1992 n. 13126; 1990 n. 12212; 1990 n. 475).
A tali principi si è pienamente attenuta la sentenza impugnata, affermando che la mancata prova da parte del B. della sussistenza di circostanze idonee a determinare 1'estinzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio comportava il permanere di detto obbligo.
Del tutto priva di fondamento è la censura di extrapetizione formulata nel motivo in esame per avere la Corte di Appello affermato la congruità della somma di L. 600.000 mensili in quanto corrispondente all'importo rivalutato dell'assegno fissato in sede di separazione dei coniugi: è noto invero che il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. non riguarda le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza, ma solo il " decisum ", e ricorre quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni proposte, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello invocato.
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per aver disposto la condanna del B. al pagamento delle spese di lite.
Anche tale motivo è infondato, atteso che, ponendo 1'onere delle spese processuali a carico del predetto, la Corte territoriale ha puntualmente applicato il criterio della soccombenza.
I1 ricorso deve essere in conclusione rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
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