La Cassazione, intervenendo in tema di adozioni (sentenza n. 6629 del 9 maggio 2002) ha preso posizione in merito a una delle condizioni indispensabili per la dichiarazione di adottabilità
La Corte di Cassazione, intervenendo in tema di adozioni (Sent. n. 6629 del 9 maggio 2002) ha preso posizione in merito a una delle condizioni indispensabili per la dichiarazione di adottabilità fornendo un interpretazione che offre maggiori e più significativi garanzie per i minori privi dell'assistenza morale e materiale dei genitori.
La Corte ha stabilito che lo stato di abbandono del bambino non possa escludersi per il solo fatto che vi sono parenti disponibili a prestare loro cure ed assistenza.
I Giudici della Corte hanno infatti rilevato che al fine di escludere l'esistenza di detto stato di abbandono (presupposto necessario per la dichiarazione di adottabilità), è necessario valutare in concreto se il minore abbia dei rapporti significativi con tali figure parentali sostitutive e ciò in quanto alla parentela la l. n. 184 del 1983 attribuisce rilievo [] solo se accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la caratterizzano.
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