di Valeria Zeppilli - La legge 104/1992 prevede una serie di sussidi riservati alle persone affette da disabilità e a coloro che si occupano della loro assistenza.
A tal proposito, bisogna fare un'importante distinzione preliminare: l'handicap è cosa diversa dall'invalidità e mentre quest'ultima è il presupposto di numerosi sussidi previdenziali, è il primo ad essere il presupposto specifico dei benefici che invece sono riconosciuti dalla legge 104.
I destinatari della legge 104
L'articolo 3 di tale legge, in particolare, nell'individuare gli aventi diritto alle prestazioni da essa previste stabilisce che è persona handicappata quella che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che le cagiona difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. Tale minorazione deve essere tale da determinare in capo a chi la soffre un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Ciò premesso, l'articolo 3 prosegue affermando che le prestazioni stabilite dalla legge 104 spettano alla persona handicappata in relazione alla natura e alla consistenza della sua minorazione, alla capacità complessiva individuale che le residua e all'efficacia di terapie riabilitative.
In ogni caso, laddove l'autonomia personale sia ridotta in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione di handicap assume connotazione di gravità con conseguente priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Valutazione dell'handicap
Dal testo dell'articolo 3, insomma, emerge chiaramente che la valutazione dell'handicap (al contrario di quanto avviene, ad esempio, in caso di invalidità) non è connessa strettamente a criteri medico-legali. Essa, piuttosto, è fatta tenendo conto dell'incidenza della minorazione del soggetto che intende beneficiare delle prestazioni sulla sua vita sociale e quotidiana e dei disagi che gli crea nella quotidianità.
Ciò vuol dire che il riconoscimento dell'handicap e, quindi, dei benefici di cui alla legge 104 non è collegato in maniera automatica a una certa percentuale di invalidità, ma è influenzato da una serie di fattori esterni, sociali e relazionali.
Incidenza dell'invalidità al 70%
Pertanto, dal solo dato del riconoscimento di un'invalidità al 70% (che peraltro è affidato alla medesima Commissione che valuta l'handicap) non è possibile far discendere automaticamente il riconoscimento dei benefici fiscali e assistenziali riconosciuti dalla legge 104/1992.
Può dirsi tuttavia assai probabile che una tale invalidità, specie se connessa a determinate patologie, porti al riconoscimento dello stato di portatore di handicap.
Peraltro si segnala che nel verbale che viene rilasciato all'esito della visita con la quale è riconosciuto il diritto al beneficio, si distingue tra portatore di handicap, portatore di handicap con invalidità in misura superiore ai 2/3 (quindi anche quello con invalidità al 70%) e portatore di handicap in situazione di gravità.
Concorsi pubblici
Solo in due casi la legge 104 fa riferimento espresso anche alla misura dell'invalidità della persona affetta da handicap, in entrambi i casi con riferimento ai concorsi pubblici.
All'articolo 20, infatti, si stabilisce che la persona handicappata che sia affetta da un'invalidità pari almeno all'80% è esonerata dall'eventuale prova preselettiva.
All'articolo 21, invece, è previsto che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi (oltre che quella che riporti minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella A annessa alla legge numero 648/1950), qualora risulti vincitrice di un concorso o comunque sia assunta presso un ente pubblico, ha il diritto di scelta prioritaria tra le sedi che si rendono disponibili.
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