La condotta del proprietario che non usa la dovuta cautela nella custodia di animali pericolosi può integrare la fattispecie punita dall'art. 672 c.p.

Guide di diritto penale

Cos'è l'omessa custodia di animali

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Il codice penale prevede una forma di responsabilità per coloro i quali lascino liberi o non custodiscano adeguatamente animali pericolosi. Detto reato è contemplato dall'art. 672 del Codice penale il quale così dispone: "Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone".

Depenalizzazione

La condotta tipizzata dalla citata norma è ora punita con la sola sanzione amministrativa dall'entrata in vigore dell'articolo 33 lett. a) della legge 24 novembre 1981 n.689 che ha depenalizzato la fattispecie de qua.

Elemento oggettivo e soggettivo

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E' preliminarmente necessario definire quali animali possano essere ritenuti pericolosi.

Per giurisprudenza costante sono da ritenersi pericolosi quegli animali la cui ferocia sia naturale ed istintiva ma anche quelli che, sebbene domestici, possano divenire tali in specifiche circostanze.

Le fattispecie punite sono tre, ovvero:

  • il lasciar libero l'animale ritenuto pericoloso,
  • il custodire senza adottare la dovuta cautela,
  • l'affidare un animale pericoloso a persona inesperta.

Soggetto attivo è il proprietario che non è esonerato da responsabilità neppure nell'ipotesi di assenza temporanea.

L'obbligo di diligente custodia sorge ogni qual volta si instauri, nei confronti dell'animale pericoloso, un rapporto di possesso o di semplice detenzione, possesso che deve essere inteso anche come mera detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sussista una relazione di proprietà in senso propriamente civilistico.

La Cassazione sull'omessa custodia di animali

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Con riferimento all'interpretazione della fattispecie in analisi, occorre citare quella giurisprudenza tesa a riconoscere il rapporto che deve intercorrere tra il soggetto e l'animale.

Sul punto si riporta l'assunto di derivazione giurisprudenziale teso ad ammettere che "In tema di omessa custodia di animali, l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico" (Sez. 4, n. 34813 del 02/07/2010, Rv. 248090)" (Cassazione penale n. 12690/2016).

Ancora, per completezza espositiva, si riporta l'orientamento della Suprema Corte con il quale questa ha riconosciuto che sussiste responsabilità del padrone di un cane per le lesioni riportate alla persona offesa la mancata adozione di accorgimenti minimi, non rilevando a nulla che in occasione delle visite della polizia locale lo stesso non si fosse mostrato aggressivo, soprattutto in ragione del fatto che un animale come il pastore maremmano, stante la sua taglia, deve essere adeguatamente custodito o, comunque, reso inoffensivo mediate museruola (Cassazione penale n. 36461/2014).

Tra le pronunce più recenti possiamo citare la sentenza n. 13464/2020 della Corte di cassazione, nella quale si legge che "l'art. 672 cod. pen. che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione avvenuta ai sensi degli artt. 33 e 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce tuttora un valido termine di riferimento per la valutazione della colpa sul tema della omessa custodia e mal governo di animali. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Rv. 271329; Sez. 4, n. 34813 del 2/7/2010, Rv. 248090), l'obbligo di custodia degli animali ai sensi di tale disposizione sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto, tra l'animale e una determinata persona non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico. Ed invero tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza e risulta irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell'animale all'anagrafe canina o all'apposizione di un microchip di identificazione".

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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