di Lucia Izzo - Scattano precetto e pignoramento nei confronti del padre che abbia omesso di versare le spese straordinarie necessarie per i figli. Per l'azione è titolo sufficiente la sentenza di separazione intervenuta tra i coniugi che ha imposto in capo a entrambi il pagamento della metà delle spese per cure mediche, scuola, sport e attività ricreative.
Lo ha stabilito il Tribunale di Catania, sesta sezione civile, in una recente ordinanza che ha ritenuto errata la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, in accoglimento dell'opposizione del padre, aveva sospeso l'azione promossa dalla madre. Secondo tale decisione la donna, in qualità di genitore collocatario, avrebbe dovuto munirsi di titolo autonomo per procedere.
Per il Tribunale, invece, il reclamo della donna contro la sospensione del pignoramento merita accoglimento: la sentenza che ha dichiarato la separazione tra i coniugi è titolo sufficiente poichè, sostituendo quanto disposto in materia dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza ex art. 708 c.p., provvede a quantificare e a porre a carico del genitore onerato le tipologie di esborsi destinate alle necessità dei minori.
Le somme per cui la donna ha attivato il precetto sono servite per finanziare feste di compleanno dei figli, cure dentistiche e tornei di calcio, pertanto, come stabilito dal provvedimento, il padre dovrà versare gli importi richiesti "a semplice esibizione delle relative ricevute e/o preventivi di spesa".
Tuttavia va rammentato, come ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21241/2016 (per approfondimenti: Mantenimento figli: l'ex non paga? Precetto inefficace senza documenti di spesa) è necessario che colui che richiede il pagamento delle spese straordinarie alleghi dettagliata documentazione di spesa.
Infatti, il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce sì idoneo titolo esecutivo, ma solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità.
Tale operazione va compiuta rispetto all'atto di precetto "e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto".
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