Per la Cassazione è legittimo il licenziamento di chi con il proprio vizio mette a repentaglio la salute dei colleghi

di Valeria Zeppilli - Anche fumare a lavoro può essere un comportamento idoneo a legittimare il licenziamento del dipendente, specie se questi, con il proprio vizio, mette a repentaglio la salute dei colleghi.

In particolare, con la sentenza numero 23862/2016 del 23 novembre (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha respinto in toto il ricorso presentato da un lavoratore avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona aveva confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver fumato in un ambiente di lavoro ove erano presenti materiali infiammabili.

Il giudice del merito, correttamente, aveva considerato che la presenza di legno e solventi in azienda rendeva il comportamento del dipendente pericoloso per i colleghi, indipendentemente dalla concreta verificazione di un danno. Peraltro questi, prima di essere licenziato, era stato più volte richiamato dai superiori gerarchici proprio a causa del suo vizio, ma non se ne era mai curato.

I numerosi tentativi del lavoratore di veder ribaltata la propria sorte dinanzi alla Cassazione sono quindi risultati vani. Egli tra le altre cose, facendo leva sulla disposizioni del contratto collettivo

applicabile, aveva tentato di contestare l'omessa tolleranza datoriale circa la diffusione di fumo a fini di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, ma senza alcun esito: le doglianze del ricorrente, infatti, non attenevano all'esatta interpretazione delle norme né al corretto esercizio della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. Egli, piuttosto, si lamentava della ricorrenza in concreto degli elementi costitutivi delle norme e della loro attitudine a giustificare un licenziamento per giusta causa, chiedendo quindi un accertamento possibile in cassazione solo se la contestazione non è generica e di mera contrapposizione ricostruttiva dei fatti.

L'unica strada che resta al fumatore è quindi quella della rassegnazione.



Corte di cassazione sentenza numero 23862/2016
Valeria Zeppilli

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