di Lucia Izzo - Biciclette indisciplinate che viaggiano contromano e sui marciapiedi? Non è un comportamento raro, come dimostrato dalle frequenti segnalazioni che fioccano nei comuni italiani, ad esempio, da ultimo, nel Comune di Cittadella che ha oltre 12 chilometri di piste ciclabili che non sembrano essere apprezzate, poichè vengono preferiti portici e marciapiedi.
Tali comportamenti, tuttavia, non sono solo pericolosi ma altresì vietati, come precisa il Codice della Strada (per approfondimenti: Biciclette: multe fino a 1.200 euro per chi circola contromano). In particolare, l'art. 3 è chiaro nel definire come "Marciapiede" quella parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni, mentre come "Pista ciclabile" quella parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. Una differenziazione che chiarisce la necessità che ogni utente della strada rispetti lo spazio a sè riservato, senza invadere quello altrui.
Ciononostante, non è cosa rara, soprattutto nelle grandi città intasate dal traffico o dove mancano le piste ciclabili, che il ciclista invada il marciapiede pedalando dove non dovrebbe con il rischio di investire qualche ignaro pedone. Tuttavia, la bicicletta (o meglio, per usare la terminologia del Codice, il velocipede) è a tutti gli effetti un veicolo ed è tenuto, come tale, a circolare, in mancanza di apposita pista riservata, sulla carreggiata e non sul marciapiede, rispettando tutte le regole del Codice della Strada che si riferiscono ai veicoli.
Se la bici circola inopportunamente sul marciapiede non mette solo a rischio la propria e l'altrui incolumità, ma potrebbe altresì far incorrere il conducente in una sanzione per aver violato l'art. 143 del Codice della Strada che disciplina la posizione dei veicoli sulla carreggiata: la multa è pari a una somma da euro 41 a euro 168. Le biciclette, precisa la norma, sono infatti tenute a circolare sulla parte destra della carreggiata, il più vicino possibile al margine destro della medesima: ciò significa che non è consentito neppure ai ciclisti di pedalare l'uno accanto all'altro, rendendosi necessario procedersi in fila unica per non intralciare la circolazione degli altri veicoli.
Quest'ultima precisazione è contenuta nell'art. 182 del Codice, a norma del quale "i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due". Inoltre, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
I ciclisti, inoltre, devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. Violare tali disposizioni potrebbe costare una multa da 25 a 99 euro.