di Lucia Izzo - Va annullato il verbale notificato all'automobilista per la sosta della vettura sul marciapiede se l'accertamento è stato effettuato dall'ausiliario del traffico facente parte della compagnia dei mezzi pubblici. Sussiste in tal caso una carenza di poteri, dovendo costui sanzionare altre infrazione, ad esempio le auto parcheggiate sulle corsie preferenziali.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Milano, ottava sezione civile, nella sentenza n. 6270/2016 che ha accolto l'opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/11 sollevata dal trasgressore, secondo il quale i poteri dell'ispettore della compagnia del trasporto pubblico sono limitati alle strisce gialle come avviene, analogicamente, con le strisce blu.
Alcuni funzionari, infatti, hanno facoltà di multare le sole violazioni inerenti le strisce blu e non anche quelle relative a veicoli che non danneggiano la funzionalità delle aree destinate al parcheggio a pagamento: ad esempio, costoro potranno sanzionare i veicoli che intralciano le manovre negli spazi a sosta tariffata.
Allo stesso modo, invece, gli ispettori delle compagnie di trasporto locale hanno facoltà di elevare sanzioni soltanto se accertano circolazione e sosta illegittima nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e nelle aree in concessione, ma non anche nel resto del territorio cittadino.
Un indirizzo confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2973/2016 riguardante proprio le competenze attribuite agli ausiliari del traffico. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha offerto una lettura restrittiva circa i poteri di accertamento degli ausiliari del traffico, che siano dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, intesa per l'appunto a limitare il potete di accertamento alle sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu.
Ciò, di riflesso, porta secondo gli Ermellini all'individuazione di un'analoga limitazione anche per i poteri degli appartenenti al personale ispettivo. Come i primi possono rilevare le infrazioni che appaiono idonee a compromettere la funzionalità della gestione delle sole aree in concessione, così i secondi devono ritenersi abilitati al rilievo delle sole infrazioni che possano pregiudicare il funzionamento del servizio di trasporto pubblico affidato alla società di cui sono dipendenti.
A tal proposito la Corte ha enucleato il seguente principio di diritto: "i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi del comma 133 dell'articolo 17 della legge 15/5/1997 n. 127, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 6, co. 4, lettera c) del codice della strada, essendo esclusa la possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino".