La maternità anticipata, disciplinata dal D.Lgs. n. 151/2001, è un periodo retribuito di astensione dal lavoro che spetta alla lavoratrice in stato di gravidanza

Cos'è la maternità anticipata

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La cd. maternità anticipata è un periodo retribuito di astensione dal lavoro spettante alla lavoratrice in stato di gravidanza che precede la maternità obbligatoria e, pertanto, può essere richiesto nei primi sette-otto mesi di gestazione.

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 151/2001 (cd. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), infatti, è fatto divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi allo stesso, salva la facoltà della lavoratrice di astenersi dal lavoro, ex art 20 del medesimo d.lgs. n. 151/2001, a partire dal mese precedente al parto e per i quattro mesi successivi qualora tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, come appositamente attestato dal medico specialista e da quello competente in ambito di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 151/2001, il periodo di maternità può essere anticipato di un mese rispetto al termine di astensione obbligatoria per le gestanti occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, sono da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Come e quando si può chiedere la maternità anticipata

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L'istanza può essere presentata nelle seguenti ipotesi specificamente previste dalla legge:

  • nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17 c. 2 lett a): l'istanza, corredata da certificato medico di gravidanza, del certificato medico attestante le complicanze e ogni altra documentazione utile a valutare le condizioni della gestante, va inoltrata dalla lavoratrice all'Azienda Sanitaria Locale del luogo di residenza;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (art. 17 c. 2 lett b): l'istanza va inoltrata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro al Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro;
  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (art. 17 c. 2 lett. c): l'istanza va inoltrata lavoratrice o dal datore di lavoro al Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro.

In ogni caso, l'ufficio competente emette il provvedimento all'esito degli accertamenti medico-sanitari entro sette giorni decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della domanda; in ipotesi di mancata pronuncia entro il detto termine, la domanda si intende comunque accolta.

L'astensione dal lavoro decorre dalla data riportata nel provvedimento e, se alla scadenza del periodo di rischio indicata nel certificato medico della gestante non è ancora stato emesso il provvedimento sulla durata dell'astensione, la lavoratrice deve riprendere il proprio lavoro.

Se la condizione di rischio permane oltre il periodo indicato nel certificato, tuttavia, è possibile presentare nuova istanza per richiedere un ulteriore periodo di astensione.

A chi spetta la maternità anticipata

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Il beneficio è riconosciuto sia nei rapporti di lavoro subordinato che autonomo.

Possono accedere alla maternità anticipata, pertanto, tutte le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, a tempo indeterminato e determinato, nonché le prestatrici di lavoro occasionale, le collaboratrici a progetto o con contratti equiparati, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla gestione separata INPS.

Con la precisazione che le libere professioniste non possono avanzare istanza motivata per insalubrità delle condizioni di lavoro e pericolosità delle mansioni.

Del pari, le lavoratrici in mobilità, in cassa integrazione o stato di disoccupazione possono fruire del beneficio solo per i motivi di cui all'art. 17 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 151/2001.

Trattamento economico maternità anticipata

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Il congedo di maternità anticipata, al pari di quello obbligatorio, non compromette l'anzianità di servizio, le ferie e il TFR.

Il trattamento economico è pari all'80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sull'ultima busta paga e corrisposto dall'INPS per le lavoratrici subordinate, e della retribuzione convenzionale, calcolata in base al rapporto 1/365 sul reddito annuo per le lavoratrici in libera professione.


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