di Marina Crisafi - La madre che non rispetta il diritto di visita del padre e gli nega la possibilità di vedere i figli rischia il carcere. Anche se vi sono contrasti e disagi tra i minori e l'ex partner, la mamma infatti non può farsi giustizia da sé ma deve chiedere l'intervento dei servizi sociali o ricorrere a provvedimenti sospensivi. È quanto affermato ieri dalla sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 50072/2016 (qui sotto allegata), confermando la condanna a 3 mesi di carcere oltre al risarcimento dei danni a carico di una donna ritenuta responsabile del reato ex art. 388, 2° comma, c.p., per avere, per tre volte consecutive, negato all'ex compagno e padre di vedere la propria figlia.
Per i giudici di merito, l'imputata aveva eluso l'esecuzione del provvedimento del tribunale che aveva stabilito le modalità di esercizio del diritto di visita da parte dell'uomo della loro figlia minore, omettendo di consegnare la bambina per via dei rapporti problematici della stessa con il padre e la nuova compagna "che avevano determinato nella bambina un grave disagio ed agitazione, verificato anche dall'assistente sociale".
Ma per la Corte d'Appello tale stato di disagio doveva essere ricondotto proprio all'atteggiamento rivendicativo ed oppositivo della donna verso l'ex compagno, responsabile anche di avere boicottato un percorso di mediazione suggerito dai servizi sociali per appianare le tensioni con l'altro genitore.
Per gli Ermellini, il verdetto di colpevolezza della Corte d'Appello va confermato integralmente e a nulla rilevano i motivi presentati dalla difesa.
La ricorrente, sostengono da piazza Cavour, ha omesso di confrontarsi "con la motivazione della sentenza impugnata, che ha addebitato all'imputata un comportamento dolosamente omissivo, avendo attivato l'assistente sociale soltanto a termine oramai scaduto e per far constatare uno stato di agitazione oramai insanabile". È proprio il comportamento tardivo e doloso della donna, ad essere stigmatizzato in sentenza, giacchè ha richiesto l'intervento dei servizi sociali "solo al culmine di una situazione ormai del tutto compromessa".
Identiche valutazioni, inoltre, devono farsi per la censura riguardante la mancata richiesta di provvedimenti sospensivi: secondo i giudici infatti "non si trattava di un problema contingente, bensì di una situazione già riscontrata", in precedenza. Per cui il ricorso della donna è rigettato e la condanna penale confermata.
Cassazione, sentenza n. 50072/2016
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