Il Tribunale di Roma ricorda che il codice della privacy richiede il consenso espresso solo in caso di diffusione dei dati

di Valeria Zeppilli - Gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio sono stati finalmente normati dalla legge numero 220/2012 di riforma del condominio che, colmando un vuoto non indifferente, ha introdotto un nuovo articolo 1222-ter al codice civile.

Tale previsione sancisce che le delibere concernenti l'installazione di tali impianti all'interno del condominio necessitano della maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136, ovverosia di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

E la giurisprudenza, come è ovvio che sia, si è subito adeguata.

Con la sentenza numero 3977/2015, ad esempio, il Tribunale di Roma ha infatti affermato che l'installazione delle telecamere, anche se effettuata da un solo condomino, non necessita dell'approvazione unanime di tutti gli altri e in forza di tale assunto ha respinto le doglianze avanzate in proposito da un altro condomino, che non gradiva la presenza di tali impianti.

Nel caso di specie, i sistemi di videosorveglianza (ben sei) non si indirizzavano su parti che potevano essere definite come rientranti nei concetti di domicilio e privata dimora: si trattava infatti del cortile del fabbricato e del relativo accesso, ovverosia di parti destinate all'utilizzo di un numero indeterminato di soggetti. Le finestre inquadrate, invece, erano solo quelle del condomino che aveva provveduto all'installazione.

In un simile contesto, quindi, neanche la privacy può giungere in aiuto. Peraltro, in forza delle previsioni di cui al codice del 2003,nelle ipotesi come quelle in esame il consenso espresso è necessario solo quando i dati raccolti sono destinati alla comunicazione. Nel caso di specie, invece, essi erano destinati a scopi di carattere meramente personale e la sua mancanza risultava quindi irrilevante.

L'attore si è quindi dovuto rassegnare, seppur con la magra consolazione di sbarazzarsi dei vasi del vicino che, riducendo gli spazi comuni condominiali, si ponevano in contrasto con il regolamento contrattuale.


Valeria Zeppilli

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