Presentato il testo unico di 128 articoli. Ecco le novità introdotte

di Marina Crisafi - 128 articoli, suddivisi in 8 titoli. Sono questi i numeri del nuovo testo unico sull'amianto presentato oggi in occasione della II Assemblea Nazionale sul tema. Testo che estende, innanzitutto, l'"obbligo di denuncia e di bonifica a tutti gli edifici, compresi quelli privati, per poter garantire una mappatura affidabile da parte di Regioni e Asl e l'obbligo di trasmissione da parte del medico e dell'Asl ai Centri operativi regionali (Cor) delle informazioni relative ai pazienti, in caso di accertamento della malattia, ai fini dell'inserimento nel registro tumori presso l'Inail (ReNaM)". Queste le novità più importanti illustrate nel corso della presentazione dalla presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e prima firmataria del ddl (as 2602) presentato al Senato, Camilla Fabbri.

L'obiettivo del nuovo testo, è quello di mappare tutto l'amianto presente a livello nazionale e censire le patologie, senza più discrepanze regionali, oltre che riconvertire le aree dismesse e istituire un'Agenzia Nazionale. In sostanza, spiega la Fabbri, "riordinare e integrare tutta la complessa e contraddittoria normativa, garantendo efficacia all'azione legislativa e amministrativa, ma anche certezza di giustizia alle vittime e alle loro famiglie".

A 24 anni dalla legge 257/1992, con la quale è stato bandito l'amianto, infatti, ad oggi, "ci sono - ancora oltre 55mila (ndr. Al momento della mappatura) siti contaminati in tutta Italia" ha rincarato nel suo intervento il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti, perciò, ha confermato il guardasigilli Andrea Orlando all'incontro, "il quadro normativo si è dimostrato inadeguato per contraddittorietà, sovrapposizioni, discontinuità".

Da qui l'esigenza non più derogabile di un testo unico che rappresenta un "punto di partenza", a disposizione delle associazioni e delle diverse realtà per eventuali suggerimenti e che tocca, ha concluso la Fabbri, "diverse materie: dall'ambiente alla sicurezza del lavoro, dallo sviluppo alla giustizia".

I punti chiave

Campo di applicazione

Il testo unico individua quale campo di applicazione tutte le strutture edilizie, sia pubbliche che private, nonché i siti industriali dismessi, i mezzi di trasporto e i macchinari.

Si tratta di una novità rispetto alla legge che governa attualmente la materia (la 257/1992) che si occupa soprattutto di edifici pubblici.

Obbligo di denuncia

Il ddl individua, innanzitutto, il soggetto titolare degli obblighi di bonifica nel proprietario dell'edificio (o dei beni da bonificare) e, nel caso di condomini, nell'amministratore.

Viene introdotto quindi per la prima volta un soggetto "obbligato" a bonificare non solo il luogo di lavoro ma anche l'"ambiente di vita".

Un'altra importante novità è l'introduzione dell'obbligo di valutazione del rischio e di denuncia degli edifici (o dei beni) che possono emanare fibre di amianto ai fini della mappatura da parte delle regioni e delle Asl che dovranno formulare il piano regionale ad hoc.

Sicurezza sul lavoro e misure previdenziali

Si allarga la platea delle attività lavorative oggetto di tutela. La stessa viene estesa infatti anche a quelle che espongono ad un rischio indiretto e a quelle che possono causare un rischio per l'ambiente esterno. Viene stabilito l'obbligo per il datore di lavoro di occuparsi non soltanto dei dipendenti ma anche della collettività.

Quanto alle misure previdenziali, viene stabilito che ai fini del beneficio pensionistico per i lavoratori esposti all'amianto (per un periodo non inferiore a 10 anni), l'Inail debba computare altresì i permessi, le ferie, le festività, la malattia, l'infortunio o la cassa integrazione.

Sanzioni per chi non tutela la salute

Il ddl prevede altresì l'obbligo di trasmissione (da parte di medici e Asl) ai Centri operativi regionali (Cor) delle informazioni acquisite, nel caso di accertamento di patologia, ai fini dell'inserimento nel registro tumori presso l'Inail (ReNaM).

Le violazioni saranno sanzionate severamente. Viene introdotta, infatti, l'omissione di referto per il sanitario che non segnala e quella di atti d'ufficio per il centro che non registra.

Nasce l'Agenzia Nazionale Amianto

Il testo unico istituisce anche un nuovo soggetto, l'Agenzia Nazionale dell'Amianto che dovrà occuparsi dell'acquisizione dei censimenti e dei piani regionali; della formazione del personale ispettivo e tecnico (anche delle Asl, dell'Ispettorato nazionale, dell'Inps e dell'Inail); del coordinamento nazionale della vigilanza nonché della costituzione dell'albo dei consulenti tecnici e dei periti.

Aspetti processuali

Il ddl si occupa anche degli aspetti processuali, raddoppiando i termini delle indagini preliminari e della prescrizione nel caso di processi per i reati di disastro, lesioni e morti per malattie derivate dall'asbesto. Viene introdotto anche l'obbligo speciale di ricorrere all'incidente probatorio per la testimonianza della persona offesa e per la perizia e garantito il patrocinio a spese dello Stato per le vittime dell'amianto e i familiari nell'ambito dei processi per disastro, omicidio, lesioni.


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