Nota di commento alla sentenza del Tar Bologna n. 101 del 26 gennaio 2016

Avv. Francesco Pandolfi - Nel ricorso proposto dal militare per contestare il decreto di perdita del grado per rimozione, l'Amministrazione rischia la condanna alle spese quando in causa rimane inerte, pur essendo a conoscenza di circostanze idonee ad indurla all'autotutela.

E' quello che accade nel caso in commento.


Vediamo tecnicamente che cosa si verifica.


Il Comando Interregionale della Guardia di Finanza irroga ad un Maresciallo Capo la sanzione della perdita del grado per rimozione.

L'interessato impugna subito il provvedimento, lamentandosi del fatto che il procedimento disciplinare è stato promosso prima della conclusione del procedimento penale e, comunque, quando era decorso il termine di 90 giorni dalla data di asserito passaggio in giudicato della pronuncia penale che lo riguardava.


Inoltre per il fatto di aver ricevuto comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare quando era già decorso il termine di 270 giorni dalla conoscenza, in capo all'Amministrazione, della decisione del giudice penale e per essere stato il provvedimento emesso dopo che il procedimento disciplinare era già estinto per decorso dei 90 giorni dall'ultimo atto di procedura.

Durante il giudizio, l'Amministrazione in autotutela annulla il provvedimento, in quanto si rende conto di aver avviato il procedimento disciplinare quando non si era ancora concluso il procedimento penale, questo alla luce dell'accertata non irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello.

Si tratta di una situazione che da luogo alla cosiddetta cessazione della materia del contendere.


Le spese di lite


Rimane però una riflessione da fare in ordine all'aspetto delle spese della causa.


Si perché il Tar Bologna, con un ragionamento ineccepibile, mette in risalto un aspetto non trascurabile.

Dice la Magistratura che, per regolare la questione delle spese di lite, bisogna farsi guidare dal criterio della "soccombenza virtuale".

Questo criterio è preordinato ad evitare che la necessità di servirsi del processo ricada a danno della parte la cui pretesa venga soddisfatta dall'Amministrazione mentre pende il giudizio.


Nel merito della causa però, pur essendo certo che la sentenza penale non era passata in giudicato, l'Amministrazione ha atteso che il Tar accordasse al militare la sospensione cautelare della sanzione disciplinare (sulla base di considerazioni ancorate al difetto di irrevocabilità della sentenza), per poi finalmente intervenire in autotutela sull'atto impugnato.

Circostanza questo non proprio lineare, che infatti viene colpita dai giudici.

In definitiva, il Tar ritiene giusto addossare le spese di lite sull'Amministrazione resistente, già a conoscenza dell'ordinanza del Tribunale quanto meno al momento della notificazione del ricorso amministrativo e, malgrado ciò, rimasta inerte fino al giudizio cautelare.


In pratica:


La dichiarazione da parte del Tar di avvenuta cessazione della materia del contendere può essere seguita dalla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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