di Valeria Zeppilli - Se la madre ostacola in maniera conclamata i rapporti tra il figlio e il papà, il piccolo va a stare con l'ex.
Con la sentenza numero 3201/2016 del 4 novembre scorso (qui sotto allegata) il Tribunale di Bergamo, pronunciando su una separazione, ha infatti deciso che, pur lasciando l'affidamento condiviso, per il bene del minore fosse necessario spostare il suo collocamento dalla mamma (come di solito avviene) al papà.
In caso contrario infatti, visto l'atteggiamento ostruzionistico della donna, il pericolo sarebbe quello "di una rescissione, nella fase evolutiva della formazione della sua personalità, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa".
In un primo momento si era tentata la strada dell'intervento dei servizi sociali, ma purtroppo non si era riusciti a produrre il risultato di una frequentazione regolare tra il figlio e il padre, anche in ragione del trasferimento della donna con il piccolo in un'altra città.
L'unica strada percorribile, visto l'atteggiamento della madre, era quindi quella della modifica del collocamento, che avrebbe potuto garantire l'effettivo mantenimento di un rapporto continuativo del minore con entrambi i genitori.
Se, infatti, l'atteggiamento della donna, a prescindere dal luogo di dimora, non riusciva a garantire la salvaguardia del diritto paterno di poter frequentare regolarmente il figlio, dall'altro in corso di causa non erano emersi degli elementi che facessero ritenere che il comportamento dell'uomo potesse essere ostativo della frequentazione del piccolo con la mamma.
In conclusione: il piccolo sta col papà e la madre paga 200 euro di assegno.
Si ringrazia il Dott. Marco Pingitore per la cortese segnalazione
Tribunale di Bergamo testo sentenza numero 3201/2016