Nota di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1520/2015

Avv. Francesco Pandolfi - Siamo in tema di sospensione del porto d'armi, decreto di approvazione per guardia giurata e richiesta in causa del risarcimento danni.


Il Prefetto adotta alcuni severi provvedimenti assai dannosi per l'interessata, che in pratica non può più lavorare in conseguenza degli stessi: si tratta di danni che, come vedremo nel seguito dell'articolo, si ripercuotono sulla sua capacità di produrre reddito.


Il caso presenta una situazione dove pende un procedimento penale e il Prefetto rigetta l'istanza dell'interessata volta ad ottenere l'archiviazione oppure la sospensione dei procedimenti avviati (oltre alla revoca dei provvedimenti cautelari emessi nei suoi confronti) e conferma la sospensione del decreto di approvazione per guardia particolare giurata nonché della connessa licenza per porto d'armi.


Il tutto fino alla definizione, appunto, della vicenda penale ancora aperta.


Un bel problema.


La persona interessata si rivolge fiduciosa al Tar, impugna il provvedimento e chiede pure il risarcimento dei danni all'amministrazione.

La prima causa


Il Tribunale accoglie il ricorso avverso gli atti del Prefetto, avendo notato che la vicenda penale nel frattempo si è conclusa favorevolmente e ritiene così illegittimi i vari provvedimenti adottati (sospensione del porto d'armi, sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia giurata, divieto di detenzione armi).


A parere del Tar, quello che è mancato nell'attività dell'Amministrazione è un'approfondita istruttoria soprattutto "sull'affidabilità della querelante".


Fin qui tutto bene.


Ma la persona interessata non rinuncia alla domanda sul risarcimento danni e insiste in appello (il Tar non ha riconosciuto tali danni pur avendo affermato una responsabilità colposa dell'amministrazione per carenza di diligenza nell'accertare l'affidabilità sull'uso delle armi).


Chiede, quindi, il risarcimento per i danni subiti limitatamente al periodo nel quale è stata sospesa dal servizio in seguito ai provvedimenti del Prefetto (sei mesi di stipendio, in quanto nel periodo di sospensione non ha potuto svolgere altra attività).


L'appello e il risarcimento


Il Consiglio di Stato accoglie tale domanda risarcitoria, sul presupposto che:

a) l'appellante ha certamente subito un danno per non aver potuto prestare servizio come guardia giurata a seguito dei provvedimenti prefettizi (ritenuti illegittimi),

b) il danno è stato ritenuto dal Tar determinato dall'azione colposa dell'amministrazione.

l'epilogo è quindi favorevole….


...e in casi simili?


Muoversi sulla falsariga del caso esaminato, insistendo se occorre anche in secondo grado, dal momento che il danno al reddito è provato in tutte le sue componenti.


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