di Lucia Izzo - Viola gli obblighi di assistenza familiare il coniuge onerato che non versa l'assegno in favore dei figli fissato in sede di divorzio, senza che possa fungere da scriminante il fatto che sia stato contratto un debito a scapito dei minori.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, che nella sentenza n. 51625/2016 (qui sotto allegata) ha confermato la condanna ex art. 12-sexies l. 898/1970 nei confronti di un padre che aveva violato i doveri di assistenza e le prescrizioni recate prima dalla sentenza di omologa della separazione, poi della successiva sentenza di divorzio.
L'imputato aveva omesso di versare alla ex moglie la quota parte dell'assegno di mantenimento per i figli, più le spese straordinarie dovute. La linea difensiva dell'uomo, tuttavia, non era stata orientata a negare l'inadempimento, bensì ad offrirne una giustificazione che era stata tuttavia ritenuta idonea a scriminare la condotta.
In quanto professionista (avvocato), il genitore evidenziava di aver assunto impegni finanziari con un istituto di credito, ciononostante, secondo il giudice a quo, questa era una riprova di una prevista disponibilità di risorse che egli avrebbe dovuto solo meglio gestire. Anche per la Cassazione il ricorso non merita accoglimento avendo la Corte d'Appello esaminato la giustificazione addotta dall'imputato fornendo un risposta esaustiva alle obiezioni sviluppate con i motivi di gravame.
La Corte territoriale, si legge in sentenza
, ha correttamente interpretato gli elementi probatori e applicato le regole della logica, giungendo ad escludere che le difficoltà economiche allegate (la contrazione dell'attività di consulenza e la conseguente diminuzione delle entrate patrimoniali) sia stata tale da configurare una situazione di assoluta e incolpevole incapacità economica e, pertanto, idonea a integrare una causa di forza maggiore che aveva incolpevolmente precluso all'imputato l'assolvimento dell'obbligo al quale era tenuto in forza della sentenza di omologa della sentenza di separazione prima e di divorzio poi.La responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa, precisa la Corte, dal'incapacità di adempiere ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente: principio che va maggiormente ribadito allorquando l'inadempimento degli obblighi imposti verso i figli è frutto della scelta di soddisfare pretese creditoried iverse, nel caso i pagamento del mutuo, come allegato dal ricorrente che, per la contrazione degli introiti economici, si è trovato nell'impossibilità di far fronte a tutti i debiti contratti.
Nonostante, come riferito dalla ex, l'uomo avesse saltuariamente versato delle somme all'inizio della separazione, questi non aveva poi corrisposto null'altro per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.
Si tratta di una condotta di volontaria inottemperanza penalmente sanzionata, non equiparabile all'inadempimento civilistico, poichè la norma incriminatrice non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, ma ad una condotta con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con la sentenza di divorzio venendo meno, così, all'obbligo di assistere con continuità i figli e gli altri soggetti tutelati.
Condotta che deve essere sorretta, sul piano soggettivo, dal dolo, consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza della doverosità degli obblighi relativi e nel caso rienuto sussistente alla stregua della serieta e protrazone nel tempo dell'inadempimento.
Cass., Vi sez. pen., sent. 51625/2016• Foto: 123rf.com