Il ministero chiarisce che nella procedura innanzi al sindaco le parti non possono farsi rappresentare da un procuratore in contrasto con la giurisprudenza

di Marina Crisafi - Nella separazione o divorzio al comune davanti al sindaco, le parti non possono farsi rappresentare da un procuratore speciale, devono essere presenti. È quanto dispone la recente circolare del ministero dell'Interno n. 19/2016 (qui sotto allegata) che ha analizzato l'istituto introdotto dal c.d. decreto giustizia (art. 12 d.l. n. 132/2014 convertito dalla l. n. 162/2014), in base al quale i coniugi possono separarsi, sciogliere il vincolo matrimoniale e modificare le condizioni di separazione e divorzio in precedenza stabilite, in via amministrativa. Per la circolare, dunque, la presenza delle parti è necessaria, ma ciò si pone in aperto contrasto rispetto a quanto di recente stabilito dalla giurisprudenza di merito.

La posizione della giurisprudenza

Il tribunale di Milano, con il decreto del 14 dicembre 2015 ha annullato il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile (del comune di Vanzago) a due coniugi che chiedevano concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché alla lettura dell'atto consensuale non era presente il marito. Il giudice meneghino ordinava, dunque, all'ufficiale di dare corso al procedimento ex art. 12 d.l. n. 132/2014 ritenendo che il divorzio lampo in comune potesse effettuarsi anche in assenza delle parti (leggi: "Divorzio in comune: possibile anche senza i coniugi").

L'istituto introdotto dal decreto giustizia, per il tribunale, deve essere assimilato a quello previsto davanti al giudice, per cui le parti possono ben munirsi di una procura speciale per chiedere di fronte al sindaco in comune lo scioglimento del vincolo. Chi ottiene la procura speciale, infatti, secondo il tribunale, può svolgere al posto del rappresentato tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere innanzi all'autorità amministrativa.

Il rifiuto, inoltre, si porrebbe contro la stessa ratio della normativa che mira a garantire canali alternativi a quello giudiziale a fini di semplificazione e abbattimento dei carichi della giustizia, portando le controversie fuori dalle aule dei tribunali.

La circolare

Sulla questione, proprio in risposta alle richieste di parere pervenute in merito alla possibilità per le parti di farsi assistere da un procuratore speciale, il ministero dell'interno ha chiesto lumi a via Arenula, pervenendo ad opposte conclusioni rispetto all'interpretazione adottata dall'organo giurisdizionale.

A detta del ministero, infatti, la norma di cui all'articolo 12 del d.l. n. 132/2014 appare infatti sufficientemente chiara nel suo dato letterale e richiede la comparizione "personale" delle parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile, senza eccezioni, giacché nello stesso non è prevista "espressamente" alcuna alternativa, analoga a quella del procedimento giudiziale di divorzio, che consente ai coniugi di essere rappresentati da un procuratore speciale laddove sussistano gravi e comprovati motivi (verifica peraltro delibata, con la garanzia delle forme giudiziarie, dal presidente del tribunale).

D'altronde, nel procedimento amministrativo innanzi al comune, afferma ancora il ministero, ciò che va salvaguardato è sia la genuinità (ossia la certezza di attribuibilità) che l'attualità (ossia la sussistenza di quella precisa volontà nel momento in cui viene esternata) della dichiarazione negoziale dei due coniugi e tali finalità sono perseguibili soltanto attraverso la comparizione personale degli stessi.

Il che vale a confermare che il negozio stipulabile innanzi all'ufficiale dello stato civile (ex art. 12 d.l. n. 132/2014) ha natura personale e non è ammessa la possibilità per le parti di farsi rappresentare da un procuratore speciale.

La circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2016

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