Domanda: "Posso usare foto di opere d'arte sul mio sito o sui miei social per fini promozionali?"
Risposta: "L'utilizzo di un'opera d'arte per fini promozionali necessita imprescindibilmente dell'autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto d'autore e/o del diritto allo sfruttamento economico della stessa.
Come chiarito anche dalla Corte di cassazione con una sentenza ormai risalente nel tempo ma sempre attuale (la numero 11343/1996), la legge numero 633/1941 sul diritto d'autore (precisamente il suo articolo 13) non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'originale tutelato, ma protegge anche l'utilizzazione economica che l'autore può farne.
Ad ogni buon fine si sottolinea che tale regola generale conosce anche un'eccezione (che tuttavia non riguarda il caso di specie), dato che è ammessa la riproduzione o la comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti in occasione di avvenimenti di attualità, seppur solo ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo e sempre indicando la fonte, incluso il nome dell'autore e salvo il caso in cui ciò sia impossibile.
I limiti alla riproduzione fotografica di un'immagine altrui, tuttavia, per essere superati necessitano di un'importante distinzione: quella tra l'ipotesi in cui l'autore dell'opera sia morto da più di 70 anni e l'ipotesi in cui egli non sia morto o sia morto da non più di 70 anni.
Nel primo caso (si pensi, ad esempio, alla Venere di Botticelli) non si può comunque stare tranquilli: spesso, infatti, i proprietari delle opere d'arte ne detengono anche i diritti di riproduzione. Di conseguenza saranno proprio loro a scegliere se autorizzare o meno l'utilizzo di un'opera a fini pubblicitari e il loro preventivo benestare risulta fondamentale se non si vuole avere problemi giudiziari.
Se invece l'autore dell'opera è ancora in vita o è morto da meno di 70 anni c'è un ostacolo in più: quello rappresentato dal diritto d'autore. In tal caso, infatti, è necessario ottenere l'autorizzazione allo sfruttamento dell'autore dell'opera d'arte o dei suoi eredi, verificando anche se gli stessi rientrano o meno sotto la tutela della SIAE".
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