Con sentenza n. 324/04 il Tribunale di Pescara ha ritenuto un medico chirurgo responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali, provocati ad una paziente a seguito di un intervento di chirurgia estetica sul rilievo che il sanitario convenuto non ha, come invece è suo onere, ?provato il proprio adempimento del dovere di informazione cui era obbligato nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con l'attrice?. Da ciò - afferma sempre il Tribunale ? consegue, ?a prescindere dalla corretta esecuzione dell'intervento, l'ascrivibilità al convenuto sanitario a titolo di responsabilità sia contrattuale che aquiliana, degli eventi dannosi conseguiti alla paziente dall'esecuzione dell'intervento chirurgico praticatole senza un suo previo consenso effettivamente informato?.
Tribunale di Pescara, 9 settembre 2004, n. 324
(Si ringrazia l'Avv. Filippo De Rosa per aver segnalato la sentenza e trasmesso il testo integrale)
Tribunale di Pescara, 9 settembre 2004, n. 324
(Si ringrazia l'Avv. Filippo De Rosa per aver segnalato la sentenza e trasmesso il testo integrale)
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