di Lucia Izzo - Stop all'asilo nido tenuto dalla cooperativa nel condominio: il regolamento, avente natura contrattuale, vieta la destinazione degli appartamenti ad esercizi rumorosi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 24958/2016 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso della cooperativa gestente un asilo nido in un Condominio.
Nel suo iniziale ricorso in sede di merito, il proprietario del locale ricompreso nel Condominio aveva esposto che gli era stato fatto divieto di uso ad asilo nido dell'appartamento di sua proprietà, sulla scorta di un asserita previsione in tal senso del regolamento condominiale.
Al fine di "avere un parametro oggettivo e non emotivo, quale può essere quello fornito dalla prova testimoniale" era stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio, a seguito della quale veniva ordinato all'uomo e alla cooperativa svolgente l'attività di asilo nido, di cessarla immediatamente perché esercitata con modalità che, in violazione del regolamento condominiale, eccedevano i limiti di normale tollerabilità.
Come evidenziato altresì anche dai giudici d'appello, infatti, il regolamento condominiale
vietava la destinazione degli appartamenti ad esercizi rumorosi, sicché occorreva accertare in concreto la rumorosità dell'asilo nido in dipendenza delle sue concrete modalità di espletamento. La ctu aveva infatti concluso che le immissioni provenienti dall'asilo nido superano i limiti di normale tollerabilità in due degli appartamenti indagati.Inutile per il ricorrente sottolineare proprio che, nel caso di specie, sono solo due condomini su ventisei a soffrire dell'eccessiva rumorosità e dedurre, contro la decisione d'appello, che l'attività di asilo nido non è di per sé rumorosa e, invero, il regolamento condominiale non la annovera specificamente nell'elenco delle attività vietate.
Gli Ermellini rammentano che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata (dunque anche del regolamento condominiale contrattuale) costituisce un'attività riservata al giudice di merito.
La Corte distrettuale ha per un verso, disconosciuto in linea di principio l'equiparabilità dell'attività di un asilo nido all'attività "di una famiglia media, anche con bimbi in tenera età" e ha, per altro verso, verificato in concreto ("sicché il concetto di rumoroso va delineato in relazione al suo concreto espletamento), alla luce degli esiti della c.t.u., la reale rumorosità dell'attività svolta nello stabile, indipendente dalla previsione specifica dell'attività nell'elenco di quelle vietate dal regolamento.
A nulla, pertanto, vale dedurre che l'asilo nido non debba essere confuso con una nursery o con un baby parking dove i bambini vengono lasciati a se stessi e controllati a distanza, ma un luogo altamente professionale con funzione sociale.
L'iter motivazionale della sentenza di merito appare, per gli Ermellini, ineccepibile: la Corte d'Appello ha esplicitato che l'ausiliario aveva dato conto della metodologia adoperata e si era attenuto ai parametri normativi in materia. E ciò tanto più che, in ipotesi di violazione di norme regolamentari di natura contrattuale, non è da applicare la legge n. 477/1995 sull'inquinamento acustico, perché detta normativa attiene a rapporti di natura pubblicistica.
Cass., II sez. civ., sent. n. 24958/2016• Foto: 123rf.com