L'interpretazione di tale norma, tuttavia, ha comportato il sorgere di alcune questioni ermeneutiche in quanto non è stato agevole comprendere cosa bisogna intendere per "medesimo fatto", e cioè non è stato facile rinvenire la portata dell'elemento ostativo all'instaurazione di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato
prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili.Tale questione, naturalmente, è venuta in rilievo relativamente ad una serie di casi di concreti e, soprattutto, nel caso che qui interessa, riguardo il rapporto tra la fattispecie legale disciplinata dall'art. 378 c.p. di favoreggiamento personale, aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e quella di cui all'art. 416 bis c.p. di associazioni di tipo mafioso anche straniere.
Analizzando tale aspetto bisogna richiamare la sentenza n. 18376 del 2013 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Nel caso di specie le Sezioni Unite furono chiamate a pronunciarsi su un ricorso proposto dalProcuratore generale della Corte d'Appello di Palermo con il quale quest'ultimo impugnava una sentenza della Corte d'appello di non doversi procedere nei confronti dell'imputato poiché per lo stesso fatto, considerato diversamente
riguardo il titolo di reato, era già intervenuta una sentenza del Tribunale di Palermo. Operava quindi il principio del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p.
I fatti oggetto del precedente giudizio ove si era già formato il giudicato di condanna riguardavano la condotta di favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 c. p. aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991.
Invece, i fatti oggetto del processo penale che era in pendenza concernevano il concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416 bis c.p.Il motivo principale di ricorso era quello in base al quale si riteneva che non operasse la preclusione del ne bis in idem poiché le due fattispecie concrete non erano le medesime ai sensi dell'art. 649 c.p.p. che considera l'idem factum.
Le S.U. nella pronuncia in commento, sulla base di un orientamento già ampiamente consolidatosi, evidenziano come la preclusione del ne bis in idem opera nel caso in cui vi sia una "corrispondenza biunivoca fra gli elementi
costitutivi dei reati descritti nelle rispettive contestazioni (condotta, evento, nesso causale) che vanno riguardate anche con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di persona".
dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991) e quella di concorso esterno in associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis
c.p. sussiste un problema d'incompatibilità strutturale che rende operante la preclusione del giudicato. Ciò perché l'art. 378 c.p., che disciplina il reato di favoreggiamento personale, contiene l'inciso "al di fuori dei casi di
concorso nel medesimo [110]", escludendo dagli elementi costitutivi della fattispecie in questione la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, posto che nel caso di specie il reato presupposto del soggetto favorito è
quello di cui all'art. 416 bis c.p.
Tale questione è tutt'ora problematica poiché comporta innumerevoli problemi interpretativi nelle aule giudiziarie, soprattutto quando si verifica il caso inverso, ossia quando un soggetto imputato per una condotta di favoreggiamento personale aggravata dalla ricorrenza della circostanza di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 sia già stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
Si attende per tale motivo l'esito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dinanzi la Consulta relative a tali aspetti.silvia.leone1993@gmail.com
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