C'è ancora tempo ma fino al 31 dicembre, come ogni anno, per alcuni adempimenti relativi alla gestione dell' impianto termico. Si tratta del controllo dei valori di emissione.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (pari a 0.035MW) deve controllare almeno annualmente i valori di emissione dell'impianto, nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
L'impianto termico civile è definito tale quando la produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi.
L'obbligo di cui sopra è annuale e deve essere adempiuto entro il 31 dicembre.
Con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2582 euro è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell' articolo 286, comma 2, T.U. Ambiente, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.
Edoardo Di Mauro
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Avvocato, si occupa di diritto amministrativo, penale, contratti, diritto dell'informatica ed internet.