Avv.ti A. Gerardo e M. Anniballo - In un'importante pronuncia, il tribunale di Benevento (sez. Lavoro - Dott.ssa. M. Campidoglio) si è espresso in tema di responsabilità solidale ex comb. disp. art. 1676 c.c. ed art. 29, comma 2, d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, in ordine al pagamento delle differenze di retribuzione scaturenti da un rapporto di lavoro, nonché in merito alla conseguente regolazione di interessi tra un consorzio e una sua consorziata.
Il caso in esame è quello di un lavoratore che prestava attività lavorativa in favore di una società edile per l'esecuzione, in sub appalto
, di una commessa pubblica, senza alcuna formalizzazione del rapporto di lavoro e senza ricevere un trattamento retributivo corrispondente a quello dovuto in ragione della effettiva quantità e qualità delle prestazioni rese. Pertanto, il lavoratore adiva il giudice del lavoro ai sensi dell'art. 414 cpc per richiedere, il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della azienda edile che aveva effettivamente utilizzato le sue prestazioni lavorative, nonché il pagamento, in solido tra detta azienda ed un consorzio - aggiudicatario, a seguito di gara di appalto - della commessa pubblica di cui sopra. Si costituiva in giudizio detto Consorzio, provvedendo tra l'altro, a chiamare in giudizio un terzo, ovvero, una cooperativa sua iscritta e a cui il consorzio aveva affidata l'esecuzione dei lavori. Sosteneva il consorzio di non avere alcuna responsabilità nella fattispecie, in quanto l'azienda edile per cui aveva effettivamente lavorato il ricorrente aveva ricevuto l'incarico di eseguire materialmente il lavoro dalla cooperativa. La chiamata in causa della cooperativa veniva autorizzata dal Giudice il quale decideva la causa accogliendo parzialmente il ricorso ed escludendo, tra gli obbligati solidali, il consorzio.Sostiene l'adito Giudice: "la tesi di parte ricorrente secondo cui tra il consorzio e le imprese consorziate vi sarebbe un rapporto d'immedesimazione organica, (conseguente alla delega conferita mediante l'assegnazione dei lavori, in virtù della quale gli atti posti in essere dalle singole imprese sarebbero direttamente imputabili al consorzio, che, restando unico titolare del rapporto per la cui esecuzione materiale agiscono le imprese, non potrebbe pertanto considerarsi estraneo alle obbligazioni derivanti dai predetti atti) non può essere condivisa. Tale ricostruzione dei rapporti interni al consorzio e delle conseguenti ricadute sul piano della responsabilità nei confronti dei terzi non trova riscontro nella disciplina generale dei consorzi dettata dal codice civile, nè in quella di settore riguardante i consorzi di cooperative e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Ai sensi dell'art. 2602 cod. civ., infatti, la stipulazione del contratto di consorzio non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un'attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. In tal senso depone non solo la conservazione dell'autonomia delle imprese, rispetto alle quali il consorzio si pone come un distinto centro d'imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto all'aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614), p. ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, comma 1, n. 4) e la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il consorzio come mandato (art. 2609), il quale postula l'alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall'immediatezza dell'imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario. Decisiva risulta poi la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi dettata dall'art. 2615 cod. civ. per i consorzi con attività esterna, la quale prende in considerazione soltanto le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, distinguendo tra quelle contratte in nome di quest'ultimo, per le quali il comma 1 prevede la responsabilità esclusiva del fondo consortile, e quelle assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali il comma 2 prevede la responsabilità di questi ultimi, in solido con il fondo consortile. Tale solidarietà, che dà luogo ad una duplice legittimazione passiva nei confronti del terzo, trova fondamento non già nel carattere unitario dell'attività svolta dai consorziati, ma nel mandato dagli stessi conferito per l'attuazione degli scopi del consorzio, cui fa riferimento l'art. 2609, comma 2, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto che, in deroga al principio generale di cui all'art. 1705 cod. civ., essa non presuppone la spendita del nome della singola impresa, ma soltanto che l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse della stessa (cfr. Cass., Sez. 3, 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., Sez. 1, 16 marzo 2001, n. 3829; 27 settembre 1997, n. 9509). La responsabilità solidale del consorzio non è pertanto configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole imprese, le quali, nei rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il consorzio, essendo quest'ultimo dotato di propri organi e dovendo escludersi che la mera costituzione dell'organizzazione comune comporti, in assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto della stessa; nè tale mandato è ricollegabile all'assegnazione dei lavori, la quale, comportando l'individuazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere, nell'ambito della funzione di coordinamento affidata al consorzio, determina una responsabilità solidale di quest'ultimo nei confronti dei terzi con cui esso abbia contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano contrattato con l'impresa consorziata. Non è un caso, pertanto, che nell'art. 2615 manchi qualsiasi riferimento alle obbligazioni assunte dai singoli consorziati, dovendo ritenersi che, in coerenza con l'indicata struttura del rapporto intercorrente con questi ultimi, il legislatore abbia in tal modo inteso confermare l'assoluta estraneità del consorzio alle stesse, conformemente al principio generale di cui all'art. 1372 c.c., comma 2. Il rapporto tra la responsabilità del consorzio e quella delle singole imprese si atteggia peraltro in maniera diversa, in relazione alla varietà delle forme giuridiche che i contraenti possono adottare per la costituzione dell'organizzazione comune: esso, in particolare, è destinato a subire modificazioni nell'ipotesi in cui, come è espressamente consentito dall'art. 2615- ter cod. civ., il consorzio sia stato costituito in forma di società, dal momento che la causa consortile, se per un verso può giustificare una deroga alle norme che regolano il tipo sociale prescelto, qualora le stesse risultino incompatibili con i profili essenziali del fenomeno consortile, non può per altro verso comportare lo stravolgimento dei principi fondamentali che caratterizzano il modello legale. E' per tale motivo che, in riferimento all'ipotesi di costituzione in forma di società a responsabilità limitata, è stata esclusa la responsabilità solidale dei consorziati anche con riguardo alle obbligazioni contratte per loro conto dal consorzio, essendosi osservato che la stessa risulta incompatibile con il principio inderogabile sancito dall'art. 2472 c.c., comma 1, secondo cui in tale modello legale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (cfr. Cass., Sez. 1, 27 novembre 2003, n. 18113). Nella stessa ottica, e con particolare riferimento alla responsabilità del consorzio per le obbligazioni contratte dai consorziati, occorre evidenziare la più intesa autonomia di cui sono dotate le società di capitali, in ragione dell'attribuzione della personalità giuridica, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società: rilievo, quest'ultimo, destinato ad assumere un'importanza decisiva nel caso in esame, nel quale, essendo il consorzio costituito in forma di cooperativa a responsabilità limitata, resta confermata, in mancanza di specifiche disposizioni, l'esclusione della sua responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni contratte dalle imprese consorziate. La responsabilità del consorzio per le obbligazioni contratte dalle imprese consorziate non è ricollegabile neppure all'appartenenza del controricorrente alla categoria dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, soggetti alla disciplina speciale dettata dal D.Lgs.C.P.S. 14 febbraio 1947, n. 1577, art. 21- bis il quale richiama le norme della L. 25 giugno 1909, n. 422 e del titolo 5 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, nonchè il medesimo D.Lgs. n. 1577, art. 15 e art. 27, commi 2 e 3. Tali principi non possono ritenersi derogati neppure dalla normativa di settore dei pubblici appalti, che nell'ammettere a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i consorzi fra società cooperative ed i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, prevede che l'offerta dei concorrenti consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonchè nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, disponendo in particolare che per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo (L. 11 febbraio 1994, n. 109, artt. 10 e 13). Tale disposizione si riferisce infatti ad una fattispecie diversa, e precisamente alla partecipazione alla procedura di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea, mediante un'offerta formulata da un mandatario o un capogruppo, ed è volta ad assicurare, attraverso la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o consorziati, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive dell'Amministrazione e dei terzi, in caso d'inadempimento o fallimento dell'impresa mandataria o capogruppo, mediante l'estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate; essa non è pertanto applicabile all'ipotesi in cui, come nella specie, un consorzio di cooperative, aggiudicatario di un appalto, abbia assegnato ad una cooperativa consorziata l'esecuzione di una parte dei lavori appaltati e quest'ultima si sia avvalsa delle forniture di un'impresa estranea al consorzio, restando poi inadempiente nei confronti dell'impresa fornitrice (cfr. Cass., Sez. 1, 2 aprile 2010, n. 8124, v. sentenza Cass. n. 1636 del 2014)".
Il giudice pertanto, escludeva la legittimazione passiva del Consorzio con conseguente rigetto della domanda nei suoi confronti. Quanto alla cooperativa - terza chiamata in causa - ed alla responsabilità solidale, dalla lettura del contratto emergeva la sua indicazione, come società esecutrice dell'appalto che poi a sua volta aveva provveduto a sub appaltatare i lavori alla società edile, effettiva utilizzatrice delle prestazioni del lavoratore. Pertanto, concludeva il giudice, "è certamente consentito ai dipendenti di detta società esperire l'azione diretta ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lg. 10 settembre 2003 n. 276 nei confronti dell'appaltatore che abbia conferito il sub appalto al fine di ottenere la corresponsione delle spettanze maturate per l'attività lavorativa prestata".