Come è destinata a cambiare la disciplina del trasferimento di proprietà con l'introduzione del certificato di proprietà digitale

di Lucia Izzo - Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) esclusivamente in modalità digitale, così andando a sostituire progressivamente il diffuso documento cartaceo.


Una misura adottata dall'ACI a seguito della legge di riforma della pubblica amministrazione che ha previsto, tra l'altro, "un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli".


La digitalizzazione del Certificato di Proprietà, sostiene l'ACI, è in linea con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. lgs n. 82/2005 e s.m.) e comporta una serie di vantaggi per il cittadino in quanto il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) non può più essere smarrito o sottratto e, quindi, non dovrà più essere richiesto al PRA il duplicato con evidente risparmio di tempo e denaro.

Inoltre vengono garantiti maggiori livelli di sicurezza del documento che non potrà più essere contraffatto.


Con il passaggio al CDPD, l'acquirente di un veicolo non riceverà dunque un documento cartaceo, ma una ricevuta dell'avvenuta registrazione nella quale sarà presente il codice di accesso personalizzato che permetterà di visualizzare online i certificato di proprietà. Il TAR Lazio, con la recente sentenza

n. 5872/2016 ha, tuttavia, affermato che non potrà comunque essere escluso a priori il rilascio del certificato cartaceo a chi lo richieda (per approfondimenti: Auto: il Tar boccia il certificato di proprietà digitale).

Come cambia il passaggio di proprietà

Appare evidente che le modifiche introdotte andranno a modificare anche le regole burocratiche relative al passaggio di proprietà, ossia quel procedimento con cui la proprietà di un'auto o una moto passa legalmente dal vecchio a un nuovo proprietario. Tale procedura richiede, ovviamente, una serie di adempimenti e documenti atti a confermare e dimostrare il passaggio di proprietà e a far redarre una una nuova carta di circolazione dell'autovettura, con le credenziali del nuovo proprietario.


A seguito dell'acquisto del veicolo usato, si dovrà autenticare la firma del venditore sull'atto di vendita e, entro sessanta giorni dall'autentica, sarà necessario procedere alla registrazione del passaggio di proprietà all'unità territoriale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il quale provvederà poi al rilascio del certificato di proprietà digitale - CDPD - aggiornato, e richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).


La mancata richiesta di aggiornamento del CDPD e della carta di circolazione determina l'applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada.


Se si autentica la firma del venditore sull'atto di vendita allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà. La contestualità dell'autentica della firma e della richiesta del passaggio di proprietà (cioè la loro esecuzione successiva ed immediata) garantisce la certezza giuridica dell'aggiornamento dell'archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo. 

Il passaggio di proprietà in Comune

Da circa dieci anni, ormai, i privati possono seguire una procedura snella per regolamentare il passaggio di proprietà del veicolo, ossia procedere direttamente in Comune, in maniera autonoma e senza l'intervento del notaio.


Nonostante ciò, particolare attenzione bisogna porre all'autentica della firma del venditore sull'atto di vendita. L'adempimento potrà essere effettuato in Comune, per il tramite di un ufficiale che attesterà la firma del venditore, oppure allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). Per l'autentica, nei Comuni si pagano i diritti di segreteria (pari a circa dieci euro), mentre negli STA è gratis. 


Con la messa online del certificato di proprietà, la il venditore dovrà apporre la propria firma solo su supporto digitale stante la sussistenza del documento virtuale, presente nei server Pra e consultabile dall'interessato via web digitando il codice presente sulla ricevuta datagli all'espletamento della pratica.


Dopo aver autenticato presso il Comune la firma del venditore, il passaggio di proprietà andrà anche qui registrato entro 60 giorni dall'autentica, tempo per consentire al nuovo proprietario di regolarizzare la propria posizione e aggiornare la carta di circolazione dell'autovettura con i propri dati. La registrazione andrà essere effettuata, come sopra, al PRA che poi emetterà un nuovo certificato di proprietà digitale (CDPD). Infine, la carta di circolazione andrà aggiornata presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile (UMC), mediante la stampa di un tagliandino da applicare alla carta di circolazione stessa.


Ulteriori novità sono previste nei primi mesi del 2016 e fino ad allora resterà in vita un sistema transitorio, di tipo misto che prevede la stampa di un documento in fase di autentica della firma del venditore sul quale sarò apposta non la firma, ma semplicemente la marca da bollo, in attesa che il fisco perfezioni l'apposizione del bollo virtuale. Nelle autentiche presso notai e Comuni, fino a febbraio resteranno le attuali procedure seguite col Cdp cartaceo.


Foto: 123rf.com
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