Manca il decreto attuativo per consentire lo stanziamento dei fondi ai beneficiari dell'assegno ex art. 156 c.c. in caso di inadempimento dell'onerato

di Lucia Izzo - Niente anticipo del mantenimento al coniuge in stato di bisogno, poichè i 250mila euro del fondo di solidarietà, stanziati nel 2016 per supportare i coniugi separati a cui l'ex onerato non versa il mantenimento, sono bloccati per mancanza del decreto attuativo che il ministero della Giustizia dovrebbe varare. Il Fondo di solidarietà, introdotto dalla legge di stabilità 2016, si pone come un sostegno economico per chi versa n stato di necessità stante l'inadempimento del coniuge onerato al versamento dell'assegno di mantenimento.


Il beneficio, previsto dall'art. 1, commi 414, 415 e 416 della legge 208/2015, è destinato al coniuge in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni conviventi e portatori di handicap.


In sostanza, se l'ex inadempiente non versa l'assegno ex art. 156 c.c., interviene il fondo di solidarietà: a seguito di istanza depositata nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residente, il richiedente potrà ottenere un'anticipazione di una somma, non superiore all'importo indicato dal giudice della separazione. Sarà poi Ministero della Giustizia, quale ente anticipatore, a rivalersi sul coniuge inadempiente.


Tutto giusto e legittimo, ma solo in teoria. Con un recente decreto pubblicato dalla sezione civile, il Tribunale di Palermo (giudice Michele Ruvolo) si è visto costretto a dichiarare il non luogo a provvedere sulla domanda del coniuge debole volta a ottenere l'assegno di 200 euro non versato dall'obbligato. Nonostante lo stanziamento delle risorse, infatti, il Tribunale evidenzia che sarebbe stato necessario anche un decreto ministeriale attualmente mancante.


Tale provvedimento, in qualità di fonte integrativa della legge di stabilità 2016, avrebbe dovuto, infatti, chiarire sia le modalità di accesso al fondo di solidarietà, oltre che a individuare gli uffici giudiziari nel quali far partire la sperimentazione. Non resta, dunque, che attendere il necessario provvedimento.


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