Per la Cassazione, l'incertezza interpretativa e normativa in materia fa sì che le sanzioni non siano dovute dal professionista

di Marina Crisafi - Se il professionista titolare di un'autonoma organizzazione non paga l'Irap, il fisco può recuperare l'imposta dovuta ma non già pretendere sanzioni. Lo ha sancito la Cassazione, con la recente ordinanza n. 25853/2016 (qui sotto allegata), accogliendo sul punto il ricorso presentato da un commercialista.

Il professionista aveva impugnato la cartella inviata dal fisco per il pagamento del tributo dovuto per la presenza di un'autonoma organizzazione, maggiorata delle relative sanzioni. Nel merito, il ricorso veniva rigettato prima dalla Ctp e poi dalla Ctr. Ma gli Ermellini rimettono tutto in discussione e accolgono la richiesta del commercialista di ritenere non dovute le sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

In materia è stato infatti affermato, premettono dal Palazzaccio che "l'incertezza giuridicamente rilevante è quella, di carattere obiettivo, concernente le norme tributarie, la cui violazione da parte del contribuente, determina l'emissione dell'avviso di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni (Cass. n. 11096/2011)".

Si è altresì ritenuto "sussistere tale incertezza quando il complesso normativo di riferimento si articoli in una pluralità di prescrizioni il cui coordinamento si riveli concettualmente difficoltoso a causa della relativa equivocità e, in applicazione di tali principi, si è rilevato che la questione relativa alla rilevanza impositiva Irap del reddito professionale è stata oggetto di articolato e complesso dibattito sia in dottrina come pure in giurisprudenza" anche da parte delle Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. n. 9541/2016). Da qui, il rinvio degli atti alla Ctr del Friuli per la decisione definitiva.

Cassazione, ordinanza n. 25853/2016

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