Nota di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3562/2016

Avv. Francesco Pandolfi - Un Maresciallo viene sottoposto a procedimento penale per i reati di corruzione e contraffazione marchi e, portato a termine il giudizio di primo grado, condannato dal Tribunale alla pena di giustizia.

Successivamente, all'esito del giudizio d'appello, la Corte dichiara l'intervenuta prescrizione dei reati e la sentenza passa in giudicato in assenza di gravame.

Intanto l'Amministrazione attiva un'inchiesta formale che si conclude con la convocazione della Commissione di disciplina.

Questa a sua volta chiude i propri lavori con il giudizio di non meritevolezza del grado, cui segue la sanzione della perdita del grado per rimozione, con la messa a disposizione come soldato semplice.

L'interessato impugna ovviamente il provvedimento e il suo ricorso viene accolto, con annullamento dell'atto criticato.

In particolare, il Tribunale amministrativo ritiene che il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 1392 del codice dell'ordinamento militare per l'avvio del procedimento disciplinare è inutilmente decorso.

Sul fronte opposto il Ministero non sta fermo ed impugna la decisione, sostenendo che l'avvio del procedimento è stato tempestivo, in quanto la data di partenza per il calcolo del termine si deve ancorare al momento in cui è stata rilasciata all'amministrazione copia della sentenza munita degli estremi di irrevocabilità.

Il problema

Diciamo subito che l'impostazione di questo dilemma (così come la sua soluzione) è formalistica.

La questione da risolvere è legata all'interpretazione da dare al termine di inizio dell'azione disciplinare, di cui alla disposizione legislativa costituita dal 1° comma dell'art. 1392 del dlgs n. 66/2010 che così recita:" il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione".

Il ragionamento del C.d.S.

Mentre i Giudici di primo grado hanno ritenuto che il termine dei 90 giorni per l'inizio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'amministrazione è venuta "materialmente" a conoscenza della sentenza

e della sua irrevocabilità, il Consiglio di Stato ritiene che La norma sopra riportata individua la data di partenza (l'inizio) dell'azione disciplinare nella "conoscenza integrale della sentenza", concetto che si riferisce ad una situazione di conoscenza effettiva del testo integrale della pronuncia del giudice penale in relazione ai suoi elementi costitutivi e cioè:

1) il dispositivo,

2) la motivazione e

3) il carattere irrevocabile della sentenza.

In pratica, per i Giudici di secondo grado la data cui agganciarsi per risalire al momento cognitivo della sentenza non può che essere quello in cui viene rilasciata ufficialmente all'Amministrazione copia della sentenza penale munita degli estremi della irrevocabilità.

Solo con riferimento a questo dato temporale il procedimento disciplinare può risultare tempestivamente avviato.

In pratica

Il senso di tutto questo, ossia di una lettura formalistica della fissazione del dies a quo su tali questioni è riconducibile all'esigenza, per la verità stabilita anche nell'interesse dell'incolpato, di permettere all'Amministrazione la comprensione profonda degli elementi di interesse adatti a stabilire la sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare.

In definitiva, la soluzione al problema è questa.

L'esame complessivo di tutti gli elementi idonei ad impostare l'inizio dell'azione disciplinare si fa risalire al momento in cui l'Amministrazione dispone del testo integrale della sentenza penale, acquisita ufficialmente al protocollo dell'Ufficio competente.

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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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