Nota di commento alla sentenza del Tar Lazio sez. 1 bis n. 11156 del 10 novembre 2016

Avv. Francesco Pandolfi - Il tema del trasferimento per incompatibilità ambientale è delicato e complesso allo stesso tempo.

Capita in più di qualche occasione che l'Amministrazione sbagli nel procedere ed i suoi provvedimenti vengano annullati.

Vediamo come e perché.

L'Istituto

Si tratta di un istituto che ha il fine di preservare il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione da comportamenti, anche non disciplinarmente sanzionabili, che inducono a ritenere la permanenza del dipendente non opportuna in quella sede di servizio.

Il Consiglio di Stato ha espresso in modo chiaro il funzionamento di questo meccanismo giuridico: "la valutazione della situazione soggettiva che, anche in difetto di comportamenti colpevoli del militare costituisce la causa del trasferimento, deve poi basarsi su una complessiva considerazione dell'episodio di vita, della sua gravità, della sua idoneità a ledere o menomare il prestigio del reparto o del comando di appartenenza".

In definitiva si parla di una situazione da valutare oggettivamente, senza considerare le questioni soggettive che possono riguardare il dipendente.

Le sentenze ripetutamente affermano il principio secondo il quale i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono "ordini", per cui l'interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede costituisce un mero dato di fatto e, come tale, non richiede, né prevede le garanzie di partecipazione preventiva di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241.

Cosa dice la Magistratura

Se il fine dell'istituto è quello descritto, questo però non significa che i Giudici non possano o non debbano indagare sul provvedimento di trasferimento.

Il compito del giudice sarà quello di riscontrare l'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare ad avviso dell'Amministrazione (il presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del "rimedio" adottato dall'Amministrazione per rimuoverla (Cons. St., Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1909).

Ora, nel caso in commento, i fatti contestati al ricorrente hanno natura disciplinare ed è risaputo che non tutti gli addebiti disciplinari comportano il successivo trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale.

Anzi questa conseguenza è l'eccezione, in quanto la destituzione del dipendente indisciplinato è l'esito previsto per le plurime e continue violazioni amministrative.

Cosa bisogna sapere

Ciò che serve e deve fare quindi all'amministrazione per adottare il provvedimento è individuare il pregiudizio serio al decoro e al prestigio della p.a.

Questo equivale a dire che sarà onere della p.a. spiegare per bene l'elemento di fatto che causa il discredito, a sua volta riferibile al dipendente.

Non è sufficiente quindi rappresentare meri comportamenti illegittimi imputabili al dipendente: ciò che è necessario è che gli episodi abbiano causato un reale discredito all'amministrazione di appartenenza, ad esempio abbiano compromesso la funzionalità dell'ufficio per la loro rilevanza mediatica interna e/o esterna all'ufficio stesso.

Tornando al caso commentato, non risulta dagli atti che l'amministrazione abbia dimostrato il danno al decoro e al prestigio dell'Ufficio, anzi al contrario risulta che queste evenienze non si sono proprio verificate.

Addirittura ha posticipato il trasferimento del dipendente di sei mesi per esigenze familiari rappresentate dello stesso, ciò che contraddice la natura di "tutela preventiva" dell'istituto in esame.

In conclusione

L'Amministrazione non ha dimostrato la reale esistenza della situazione di incompatibilità, ecco perché il militare vince il ricorso.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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