Avv. Francesco Pandolfi - Potrà sembrare strano ma alcune volte anche i magistrati più avveduti incappano in errori e dimenticanze che finiscono da una parte per modificare il contenuto di una sentenza, dall'altra inducono ad impugnare la pronuncia per la correzione dell'errore stesso.
E' quello che è successo nel caso in commento, dove risulta l'omessa eliminazione della pena dal dispositivo della sentenza.
Vediamo in sintesi il dettaglio di questa curiosa pronuncia.
Il problema
La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, con la quale Tizio è ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio, danneggiamento e porto ingiustificato di coltello.
Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la locale Procura generale della Repubblica, denunciando violazione di legge circa la mancata declaratoria di prescrizione del reato di porto illegale di coltello.
Si perché essa non risulta inserita nel dispositivo della sentenza medesima nonostante che, nella motivazione, si fosse dato atto dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale.
La risposta
La Corte giudica il ricorso meritevole di accoglimento.
Risulta in effetti che la Corte d'appello, pur avendo dato atto in motivazione dell'avvenuto decorso del termine prescrizionale relativamente al reato in questione, ha poi omesso, per evidente dimenticanza, di inserire nel dispositivo la corrispondente statuizione e di provvedere alla eliminazione della relativa pena.
In pratica
Il risvolto pratico della particolare situazione è che deve quindi darsi luogo ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di porto illegale di coltello (legge n. 110/1975, art. 4), perché estinto per prescrizione e con rinvio, per la conseguente rideterminazione della residua pena riferibile agli altri reati (non risultando dalla sentenza impugnata ne' da quella di primo grado quale aumento di pena fosse stato inflitto per il suddetto reato), ad altra sezione della Corte d'appello.
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