La perizia è un'analisi condotta da un esperto in un determinato settore allo scopo di pervenire all'attestazione di una situazione determinata

Perizia: cos'è

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La perizia è, come facilmente intuibile, un'analisi condotta da un esperto in un determinato settore al fine di pervenire all'attestazione di una determinata situazione.

Il perito può svolgere la sua attività per compiere, ad esempio, una stima di un bene, quantificare un danno, determinare la linea di confine tra fondi limitrofi oppure accertare il quadro clinico di una persona.

La perizia assume rilievo a seconda del contesto nel quale viene rilasciata.

Si parla di perizia giurata per identificare quel genere di analisi tecnica compiuta dal perito e diretta ad accertare una situazione di cui devono assumere contezza persone che non sono in possesso di quei requisiti professionali. Dovranno leggere la perizia giudici, avvocati ecc. e di conseguenza la perizia viene svolta da una personalità che non ha competenza giuridiche ma che assolve la sua funzione con lo scopo di accertare la veridicità (asseverata nell'atto) e lo stesso professionista dichiara altresì di "aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità". Assumendo tale impegno e rendendo una tale dichiarazione è inequivoco che il professionista che redige la perizia dopo aver svolto l'analisi tecnica si assume la responsabilità delle dichiarazioni ivi rese e di conseguenza anche di eventuali falsità materiali e ideologiche. Nel prosieguo della trattazione tracceremo le differenze tra perizia semplice, giurata ed asseverata.

Perizia semplice, giurata e asseverata

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La perizia semplice altro non è se non un'analisi tecnica svolta da un professionista abilitato e diretta ad accertare una determinata situazione. Il professionista può essere un medico, un ingegnere o un geometra e redige l'elaborato sotto la propria responsabilità.

La perizia è asseverata quando il tecnico non solo esegue l'analisi tecnica ma sotto la propria responsabilità attesta la veridicità delle informazioni ivi contenute.

La perizia è giurata quando la dichiarazione è suffragata da un giuramento reso dal Perito dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 5 del R.D. n° 1366/22, o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37 (recante norme in materia di "Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili". Il punto 4 così recita: "ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera").

La giurisprudenza sulla perizia

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In ordine al valore della perizia giurata, ancorché asseverata, lo stesso è tracciato da una celeberrima pronuncia della Cassazione che sul punto ha ammesso "La perizia stragiudiziale, infatti, ancorché asseverata con giuramento del suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva ed il giudice di merito, quindi, non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse" (cfr. Cass. n. 1902/2002).

Detto principio è stato ribadito in un precedente reso dalla Suprema Corte in epoca successiva e dal quale si evince invece che "La consulenza tecnica di parte, infatti, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzare e confutare quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente" (Cass. n. 2063/2010).

È sempre la Suprema Corte a precisare che "Invero, occorre, per un verso, considerare che le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni in esso contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente tecnico; e, per altro verso, tener presente che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, che non è neppure tenuto ad emettere sul punto una esplicita pronunzia quando risulti, dal complesso della motivazione, che ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti" (cfr. tra le altre, Cass. n. 5151/1998).

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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