La compensazione delle spese processuali, totale o parziale, è regolata dall'art. 92 c.p.c, che la prevede se vi è soccombenza reciproca, se la questione trattata è nuova o se la giurisprudenza è mutata rispetto alle questioni dirimenti

Compensazione delle spese legali: significato

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Ogni contenzioso determina il sorgere delle spese per l'assistenza legale in capo a ogni parte, sia essa parte attrice che parte convenuta. All'esito del giudizio il giudice, con sentenza, si pronuncia anche su tali spese seguendo, come regola generale, quella dell'addebito alla parte soccombente.

Il primo comma dell'art. 91 c.p.c. dispone infatti che "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".

Tuttavia, in determinate circostanze, il giudice può anche disporre che le spese vengano, in tutto o in parte, compensate. Ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., infatti, "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".

Ma cosa significa compensazione" Significa che a prescindere dall'esito del giudizio ciascuna parte pagherà autonomamente (e solo) le spese per la propria assistenza legale.

Art. 92 c.p.c.

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Il disposto dell'art. 92 c.p.c. rende evidente che la compensazione possa essere utilizzata dal giudice (previa debita motivazione) in tre specifiche ipotesi:

  • laddove vi sia soccombenza reciproca;
  • qualora la questione sia di assoluta novità;
  • nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.

Il giudice dunque può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge"

A questa domanda ha contribuito a dare una risposta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 92 c.p.c nel testo modificato dal dl n. 132/2014, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese delle parti anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Compensazione parziale delle spese di lite

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Le circostanze che legittimano la compensazione, peraltro, non necessariamente determinano che essa avvenga per la totalità delle spese. Queste, infatti, possono essere compensate tra le parti anche solo parzialmente, con la conseguenza che una delle parti potrà essere condannata a rifondere all'altra una parte delle spese di giudizio. In genere si tratta del soggetto che, in caso di soccombenza reciproca, ha cagionato in misura prevalente gli oneri processuali.

La Cassazione, nella sentenza n. 8522/2024 sulla compensazione parziale precisa inoltre che: "la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi. Pertanto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione. La pronuncia in merito alla compensazione delle spese soggiace al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, "enunci motivi palesemente e macroscopicamente illogici od erronei, tali da inficiare, per la loro inconsistenza ed erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale" (Cassazione 24/03/2021, n. 8274).

Soccombenza virtuale

E se dovesse medio tempore cessare la "materia del contendere"" In questi casi il giudice potrà applicare il principio della soccombenza virtuale. Il giudice in sostanza potrà porre le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso la causa se il processo si fosse concluso regolarmente.

La Cassazione con l'ordinanza n. 36058/2023 su questo argomento ha chiarito che: "spetta al giudice di merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei".

Leggi anche Cassazione: cessata la materia del contendere vale il criterio della soccombenza virtuale

La giurisprudenza sulla compensazione delle spese

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La Corte di Cassazione ha dato ulteriori e importanti contributi in materia di compensazione delle spese:

Cassazione SS.UU. 32061/2022

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Cassazione ordinanza n. 5054/2024

L'unitarietà del criterio sotteso all'art. 91 cod. proc. civ. comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice sia tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio di soccombenza. Questo principio, per quanto applicato all'esito globale del giudizio, non consente mai di porre le spese a carico della parte che sia comunque risultata parzialmente vincitrice. In base al principio di causalità la parte soccombente è quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo (come nella specie) a una pretesa comunque fondata, seppure in parte, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione. La circostanza quindi che l'attrice abbia visto accogliere le sue domande solo in minima parte può giustificare la compensazione (anche integrale) delle spese del giudizio di merito, non la sua condanna.

Cassazione ordinanza n. 4286/2024

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, sent. 20 dicembre 2017, n. 30592, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2021, n. 14459).

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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