- Incauto acquisto: l'art. 712 c.p.
- Acquisto di cose di sospetta provenienza: la condotta incriminata
- Elemento soggettivo e pena
- La Cassazione sul reato di incauto acquisto
Incauto acquisto: l'art. 712 c.p.
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L'incauto acquisto è una fattispecie di rilevanza penale che trova disciplina nel disposto dell'art. 712 del Codice Penale, il quale così recita:
"Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a dieci euro. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza".
Acquisto di cose di sospetta provenienza: la condotta incriminata
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La norma è di apodittica chiarezza. La condotta incriminata consiste nell'acquistare un bene di cui si dubita riguardo alla provenienza.
Elementi che dovrebbero allarmare l'acquirente possono essere la qualità o le condizioni con le quali il bene viene offerto, tali che dovrebbero indurre a ritenere che i beni stessi provengano da reato.
Carattere distintivo rispetto alla similare figura della ricettazione risiede nell'elemento soggettivo: colpa per quanto riguarda l'incauto acquisto e dolo nella ricettazione.
Nella ricettazione, infatti, c'è consapevolezza e certezza riguardo la provenienza delittuosa della cosa acquistata o venduta, mentre nella fattispecie di cui all'art. 712 c.p. elemento incriminante è il mancato accertamento della provenienza (di natura evidentemente colposa).
Elemento soggettivo e pena
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Partiamo dal tenore letterale dell'art. 712 c.p. La norma esordisce con "chiunque", di conseguenza non si tratta di un reato qualificato, ma può essere commesso dalla generalità dei consociati, non è necessario essere in possesso di determinate qualifiche.
La condotta consiste nel procurarsi, mediante l'acquisto, cose che per le condizioni alle quali sono offerte o per la qualità delle medesime si sospetta possano provenire da reato.
Elemento soggettivo è indiscutibilmente la colpa, poiché se vi fosse dolo si ravviserebbe la più grave fattispecie di ricettazione punita dall'art. 648 c.p. ("…chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro […]").
La pena prevista è l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda non inferiore a dieci euro.
La Cassazione sul reato di incauto acquisto
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La Corte di Cassazione si è espressa più volte sulla configurabilità del reato di cui all'art. 712 c.p.
Di seguito alcune delle massime più significative:
Cassazione penale, sentenza n. 22478/2020
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p. non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.
Cassazione penale, sentenza n. 25439/2017
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all'esposizione al pubblico, da parte dell'imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale).
Cassazione penale, sentenza n. 43929/2015
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendo, invece, ritenersi sussistente il reato, ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.
Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22225/2012
L'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 c.p.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall'avvenuta eliminazione della clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca reato", dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell'oggetto della condotta nonchè dalla rinuncia legislativa alla formula "senza averne accertata la legittima provenienza", il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa.
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