Nota di commento a Tar Campania, Napoli, sentenza n. 5824/2016

di Gilda Summaria - La Sez. IV del TAR Campania /Napoli, con sentenza n. 5824/2016 del 19/12/2016 si è espressa per l'illegittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale di una candidata, incorsa in un mero errore materiale nella compilazione della domanda di partecipazione.

La parte ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione da parte del MIUR , in quanto viziato da eccesso di potere per errore e travisamento del fatto, ed in subordine eccepiva che quand'anche avesse commesso un errore nella compilazione della domanda, l' Amministrazione le avrebbe dovuto concedere il beneficio dell'errore scusabile.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per il MIUR depositava preliminarmente memoria in cui eccepiva l'incompetenza del Tar Campania Napoli a favore del Tar Lazio Roma e l'infondatezza del ricorso nel merito, ma il TAR Campania al contrario ritiene nella sentenza in commento fondato il ricorso di merito e non fondata l'eccezione di incompetenza territoriale .

Circa l'incompetenza territoriale il TAR fa presente che la ricorrente aveva presentato domanda ai fini della partecipazione al concorso indetto dal MIUR per la sola Regione Campania; pertanto ex art. 13 c.1 c.p.c. la competenza resta in capo al TAR adito, al contrario se la ricorrente avesse anche impugnato il bando e/o alcuna delle sue clausole, ciò avrebbe incardinato la competenza del TAR Lazio.

Proseguendo oltre ed approdando all'esame del merito, Il TAR stabilisce che al pari di quanto rilevato in sede cautelare, la ricorrente incorreva nella compilazione della domanda in un mero errore materiale e pertanto la PA era tenuta a concederle il beneficio dell'errore scusabile, orientamento peraltro consolidato nella sezione che ha analizzato il caso " de quo"; non solo nel rispetto dei canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono guidare l'azione delle PP.A.A. ma anche applicando gli ordinari canoni interpretativi degli atti giuridici.

Se è vero che la domanda di partecipazione ad un concorso è un atto connotato da un rigido formalismo, nondimeno possono, anzi devono, trovare applicazione le ordinarie regole ermeneutiche degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole … si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto» (1363 c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al generale canone di buona fede (art. 1366 c.c.).

La difesa della PA, sostenuta nella propria relazione e incentrata sulla 'rigidità' connaturata al sistema informatico di ricezione delle domande, appare al TAR eccessivamente formale (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016), soprattutto perché Il MIUR resistente, aveva la possibilità di riconoscere l'errore "ictu oculi", poiché la domanda on line non appariva concludente con i titoli abilitativi posseduti dalla ricorrente.

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