di Valeria Zeppilli - Gli avvocati che difendono i clienti ammessi al gratuito patrocinio o difesi d'ufficio insolventi o irreperibili vedranno i loro compensi liquidati con parametri standardizzati, almeno a Milano.
Il 30 novembre scorso il tribunale del capoluogo lombardo ha infatti firmato con il consiglio dell'ordine e la camera penale distrettuali un protocollo che regolamenta l'applicazione dinanzi ad esso dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Perché un protocollo?
La necessità di redigere un protocollo è sorta alla luce degli ampi margini di discrezionalità che tale decreto lascia nell'individuazione dei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, con conseguente compromissione della effettività, della rapidità e della facilità della relativa determinazione.
Così, proprio per arginare tale rischio e per contenere le numerose opposizioni che riguardano le liquidazioni poste a carico dello Stato, i magistrati e gli avvocati di Milano hanno individuato un sistema di liquidazione basato su una tabella che prevede una serie di ipotesi base alle quali applicare, poi, dei correttivi che tengono conto del limite massimo dell'80% fissato per gli aumenti e del limite minimo del 50% fissato per le diminuzioni.
Scompare, invece, la riduzione a metà degli onorari intesa come regola generale, mentre rientra nel calcolo l'aumento del 15% a titolo di rimborso per spese generali.
Calcolo del compenso
Più nello specifico, il compenso base di ciascuna fase è determinato prendendo come riferimento gli importi stabiliti dalla tabella A, dedicata al tribunale, e dalla tabella B, dedicata al procedimento dinanzi al Gip o al Gup. Il totale va aumentato del 15% per il rimborso forfettario delle spese.
A questo punto entrano in gioco le variabili, che comportano degli aumenti percentuali individuati nella seguente maniera:
- +20%: giudizio con oltre quattro imputati, presenza della parte civile, reati di competenza del tribunale collegiale, difesa di più imputati (maggiorazione prevista per ogni singolo imputato oltre il primo);
- +25%: imputato detenuto per un periodo significativo del procedimento;
- +30%: particolare complessità delle imputazioni, giudizio con oltre sei udienze, giudizio con oltre 12 udienze.
Al conteggio così ottenuto vanno infine aggiunti 400 euro se c'è stata la fase introduttiva.
Istanza di liquidazione
L'istanza di liquidazione va presentata in udienza prima che venga emanata la sentenza o venga emesso il procedimento con il quale è definita la singola fase.
In essa vanno indicate tutte le attività svolte e allegati sia il foglio excel con il quale per ognuna viene automaticamente determinato il compenso, sia i documenti giustificativi delle spese sostenute.
Decreto di liquidazione
Ricevuta l'istanza, il giudice vi provvede con decreto separato.
Questo, in genere, è letto contestualmente al dispositivo in udienza. In tal caso, onde evitare la notifica, è consigliabile per l'avvocato far sì che l'imputato che non sia presente in udienza abbia prima eletto domicilio presso lo studio legale: in tal caso, infatti, la notifica coincide con la lettura stessa del decreto di liquidazione.
Il decreto di liquidazione, però, non sempre è letto in udienza: esso, infatti, in caso di udienza camerale è depositato in cancelleria unitamente al provvedimento emesso al suo esito.
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