Avv. Daniele Paolanti - Il nostro ordinamento non ammette la possibilità che vengano presentate o accolte (salvo rarissime eccezioni) denunce, querele o esposti anonimi.
Ma facciamo chiarezza sul punto
- La denuncia
- Il divieto di presentare denunce anonime
- Denuncia anonima e corpo del reato
- La denuncia anonima e l'iniziativa del PM
La denuncia
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Preliminarmente, chiariamo brevemente cosa si intende per denuncia.
La denuncia è l'atto con il quale qualsiasi soggetto può portare a conoscenza delle autorità un reato perseguibile d'ufficio del quale ha avuto notizia. Si tratta di un atto che, per regola generale, è facoltativo e che diventa obbligatorio solo in casi specifici stabiliti dalla legge (ad esempio, la denuncia è obbligatoria per il cittadino italiano che ha avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo).
La denuncia non va confusa con la querela, che è la dichiarazione fatta alle autorità dal cittadino che ritenga di essere stato vittima di un reato per il quale non si procede d'ufficio.
Ancora diverso è l'esposto, che è l'atto con il quale un soggetto può richiedere l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per mediare dissidi privati tra parti in contesa.
Il divieto di presentare denunce anonime
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Il divieto di presentare denunce anonime si ricava dall'articolo 333 del codice di procedura penale che, al comma terzo, dispone che "Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240".
La ragione di tale divieto risiede nell'esigenza di garantire il diritto alla difesa del soggetto verso il quale sono mosse le accuse, che, per approntare al meglio la propria strategia difensiva, potrebbe volere venire a conoscenza non solo delle singole imputazioni, ma anche di colui il quale le muove.
Le remore che colpiscono coloro che vorrebbero presentare una denuncia anonima risiedono di solito nel timore di essere querelati per calunnia in caso di archiviazione. A tale proposito, giova precisare che se l'imputato dovesse essere assolto il denunciante non ha per ciò solo una qualche responsabilità, che può sorgere solo in caso di malafede.
Peraltro occorre considerare che anche la denuncia anonima può configurare calunnia se diretta contro una persona che si sa innocente, infatti l'art. 368 c.p. così dispone "Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni".
Denuncia anonima e corpo del reato
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Come visto, il divieto di presentare denunce anonime trova un limite in quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale.
Tale norma, che per completezza espositiva si riporta, contempla l'ipotesi di documenti anonimi, stabilendo che "I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato".
La denuncia anonima e l'iniziativa del PM
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Nonostante l'inutilizzabilità della denuncia anonima, la Cassazione ha comunque ammesso che "una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti 'tipici di indagine' e, quindi, non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle "denunce anonime" possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis" (cfr. ex multis. Cass. n. 34450/2016).
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.