Per la Cassazione 7087/2002, la caratteristica del contratto di agenzia è l'autonomia gestionale dell'agente accompagnata dall'obbligo di risultato
Con il contratto di agenzia, disciplinato dagli artt. 1742 ss. del Codice Civile, una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di un contratto in una zona determinata. La caratteristica specifica di questo tipo di contratto è, secondo quanto precisato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 7087 dello scorso 15 maggio), l'autonomia gestionale dell'agente accompagnata dall'obbligo di risultato.
A differenza del lavoro subordinato, dunque, dove la prestazione di energie lavorative avviene con soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e nell'ambito di un'organizzazione il cui rischio e risultato fanno capo esclusivamente a quest'ultimo, il rischio economico e giuridico dell'attività svolta ricade direttamente sull'agente.
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