La Corte di Cassazione (Sent. n. 943/2005) ha stabilito che "ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative per eccesso di velocità deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142 comma 6 del codice della strada", anche in assenza di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione. I Giudici hanno affermato che "la norma primaria fissa il principio che le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, mentre la disposizione regolamentare di cui all'art. 345, cui la prima fa rinvio (conformemente alla norma generale di rinvio di cui all'art. 45 n. 6), richiede che le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, per poter essere omologate, siano tali da fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertatile, siano inoltre gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada e sianonella disponibilità di detti organi. Nè l'una nè l'altra di tali disposizioni richiede pertanto che esse siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione, così da identificare in via automatica e senza l'intervento dell'uomo il veicolo cui l'accertamento stesso si riferisce". Infine la Corte ha ricordato che "l'accertamento della violazione delle norme relative alla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature omologate, facendo peraltro prova il verbale sino a querela di falso dell'effettuazione dei rilievi stessi, mentre le risultanze di essi costituiscono fonti di prova suscettibile di prova contraria, che può essere fornita dall'opponente con la dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto".
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